Rosanna Ferranti*
Con la moto nel cuore
Per passione o per necessità i centauri in Italia aumentano ogni giorno di più. Tutte le regole per guidare le due ruote in sicurezza
Ne circolano oltre quattro milioni e 300 mila: i motocicli in Italia sono tanti e, in attesa che si buttino tutti sulle strade, a primavera, vediamo le regole che li riguardano.
Cosa è un motociclo
Il codice della strada descrive (art. 52) il motociclo come il motoveicolo a due ruote destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due compreso il conducente. Sulla base della definizione di ciclomotore (veicolo a motore di cilindrata non superiore a cm3 50 e velocità non superiore a 45 km/h) il motociclo ha caratteristiche tecniche superiori. Non devono portare a errori le denominazioni commerciali oggi diffuse che si riferiscono al tipo di scocca (maxiscooter, o scooter) e non alla classificazione giuridica, talvolta portando a confondere il veicolo definito ciclomotore con un motociclo di piccola cilindrata.
I documenti per la circolazione ...
È soggetto a immatricolazione come un autoveicolo, dunque è munito di targa e di carta di circolazione. Deve essere iscritto nel Pubblico registro automobilistico che rilascia al proprietario il relativo certificato di proprietà, tutte operazioni non richieste per la circolazione del ciclomotore, nonostante l’art. 97 Cds abbia introdotto per quest’ultimo la necessità di una targa e di un documento di circolazione (il certificato di circolazione) rilasciati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento dei trasporti terrestri per abbinarli univocamente al veicolo e a chi si dichiara proprietario del ciclomotore.
Dopo quattro anni dall’immatricolazione il motociclo deve essere sottoposto a visita di revisione, rinnovata poi successivamente ogni due anni. Ricordiamo a questo proposito che il calendario delle visite di revisione (anche se effettuate presso autofficine private autorizzate) fa sempre riferimento al mese di immatricolazione e, poi, al mese dell’ultima revisione.
La circolazione del motociclo è subordinata alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Il certificato e il contrassegno assicurativo devono essere sempre al seguito del conducente per poter essere esibito a richiesta degli organi di polizia stradale. Non esiste invece l’obbligo di avere al seguito né il certificato di proprietà, né il contrassegno delle tasse automobilistiche: quest’ultimo – lo ricordiamo – deve essere conservato per il triennio successivo a quello cui si riferisce il pagamento della tassa di proprietà, quale prova dell’avvenuto pagamento a seguito di eventuali riscontri da parte dell’ente impositore (ordinariamente la Regione nella quale risiede il proprietario).
... in particolare la patente
Circa il titolo di abilitazione alla guida è necessario una riflessione più particolareggiata poiché si sono sovrapposte nel tempo discipline nazionali ed europee che, senza togliere diritti acquisiti dagli italiani, hanno determinato una complessa situazione e per i cittadini e per gli operatori di polizia che effettuano i controlli.
La patente per elezione, utile alla conduzione dei motocicli è la patente A. Oggi è possibile conseguire tre diversi tipi di patente A:
– la sottocategoria A1: conseguibile già a 16 anni compiuti, abilita a condurre i motocicli con cilindrata non superiore a cm3 125 e potenza non superiore a Kw 11 (entrambi i limiti, individuabili leggendo la carta di circolazione del mezzo, devono essere rispettati); con il raggiungimento della maggiore età, la patente A1 rilasciata dopo il 1° ottobre 1999 non consente di condurre veicoli di cilindrata e potenza superiore a quelli prima indicati; pertanto chi desidera una patente A senza limitazioni deve integrare con un esame il titolo abilitativo A1; viceversa, la patente A1 rilasciata prima del 1° ottobre 1999 consente al maggiorenne di condurre tutti i motocicli e deve essere oggi considerata patente A senza limitazioni;
– la patente A limitata ai sensi dell’art. 117 Cds (cosiddetta A2): conseguibile solo da chi ha compiuto 18 anni, abilita a condurre per i primi due anni dal conseguimento motocicli di potenza non superiore a Kw 25 e/o potenza specifica rapportata alla tara non superiore a 0,16 Kw/kg (tutti dati desumibili dalla carta di circolazione del veicolo); trascorsi due anni il titolare di tale patente può condurre qualsiasi motociclo senza limitazione alcuna in ragione di cilindrata o potenza;
– la patente A non limitata (cosiddetta A3): conseguibile solo da chi ha già compiuto 21 anni e dopo aver superato una prova pratica con un veicolo di potenza superiore a Kw 30 apre da subito alla possibilità di guidare qualsiasi motociclo senza limiti di cilindrata o di potenza.
È possibile condurre un motociclo anche con patente di categoria superiore ma sono necessarie diverse precisazioni:
– chi ha conseguito la patente B o superiore dal 26 aprile 1988 in poi può guidare motocicli solo di cilindrata fino a cm3 125 e potenza non superiore a Kw 11: di fatto, chi si trova in questa situazione ha gli stessi limiti di chi è titolare della patente A1;
– chi ha conseguito la patente B o superiore tra il 1° gennaio 1986 e il 25 aprile 1988 in Italia può condurre tutti i tipi di motocicli senza limitazione alcuna; tale possibilità è preclusa nel recarsi all’estero, compreso il territorio dell’Unione europea, ipotesi nella quale tale patente può essere considerata solo nei limiti della sottocategoria A1;
– chi ha conseguito la patente B o superiore prima del 1° gennaio 1986, non ha limiti nel condurre motocicli né in Italia né all’estero.
Chi è titolare di una patente A non idonea alla conduzione del mezzo sul quale è trovato a circolare o è titolare di una patente di categoria superiore alla guida di un motociclo per il quale non è abilitato viene sanzionato dall’art. 125 Cds con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 138 euro e la sospensione della patente da 1 a 6 mesi. Non sono previste decurtazioni di punti.
È possibile condurre il motociclo anche con l’autorizzazione all’esercitazione alla guida (il vecchio foglio rosa) nei limiti relativi al titolo che si intende conseguire e con l’obbligo di circolare solo sulle arterie poco frequentate (art. 122 Cds).
Obblighi del passeggero
Chi ha meno di 16 anni non può condurre motocicli. Chi ha più di 16 anni ma è ancora minorenne può guidare motocicli di cilindrata non superiore a cm3 125. Chi ha meno di 18 anni non può trasportare il passeggero: tali obblighi sono sanzionati dall’art. 115 Cds, cui si aggiunge, nel secondo caso, anche la sanzione amministrativa prevista dall’art. 125 Cds.
In tema di trasporto di persone (non più di una!) il conducente deve assicurarsi che il passeggero sia seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. È pertanto vietato trasportare il passeggero collocato sulla pedana dello scooter o nella porzione di sella anteriore al conducente. Non è prevista un’età minima del passeggero, ma il conducente risponde della sicurezza e della correttezza della posizione del bambino posto alle sue spalle.
Sia il conducente che il passeggero devono fare uso del casco, omologato e regolarmente allacciato. Nel caso in cui il passeggero sia minorenne, del mancato utilizzo del casco risponde il conducente maggiorenne (abbiamo già visto che il conducente minorenne non può trasportare un passeggero). Ogni inosservanza in tema di casco, sia che venga commessa dal conducente, sia che venga commessa dal passeggero determina non solo l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (68 euro) ma anche il fermo amministrativo del motociclo per 30 giorni.
Sono in commercio da poco motocicli dotati di cellula di sicurezza anticrash. Il conducente e l’eventuale passeggero sono esenti dall’obbligo di indossare il casco se allacciano le cinture di sicurezza installate sul mezzo: in caso di inosservanza, la sanzione è contenuta nell’art. 171 Cds in tema di uso di casco, e non nel successivo art. 172 Cds che riguarda le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta in genere.
Sul motociclo è possibile trasportare oggetti o animali, questi ultimi solo in apposite gabbie o contenitori, purché siano solidamente ancorati al mezzo, non sporgano ai lati oltre la sagoma del veicolo di più di 50 centimetri da ciascuna delle due parti e non limitino la visibilità o impediscano i movimenti del conducente.
È utile ricordare che è vietato circolare impennando, cioè sollevando la ruota anteriore, ovvero senza tenere saldamente il manubrio con entrambe le braccia, fatte salve le manovre di emergenza per segnalare manovre di svolta o altro. Il conducente poi deve avere libero uso delle braccia e delle gambe e restare seduto sulla sella.
Sosta senza giubbetto
Il conducente, ai sensi dell’art. 152 Cds, deve tenere accesi i proiettori anabbaglianti, la luce posteriore, la luce della targa, sempre, sia di giorno che di notte, sia in città che fuori del centro abitato e in autostrada.
Secondo le limitazioni imposte dall’art. 175 Cds, può accedere in autostrada solo se il veicolo ha cilindrata pari o superiore a cm3 150; la stessa condizione è posta per l’accesso sulle strade extraurbane principali.
In caso di sosta di emergenza sulla carreggiata stradale e, in autostrada, sulla corsia di emergenza, fuori dei centri abitati di notte o in caso di scarsa visibilità non vi sono obblighi di presegnalamento col segnale mobile di pericolo (triangolo), che quindi non è prescritto avere al seguito, né obblighi circa l’indossare il giubbetto retroriflettente se si è fermi col motociclo in carreggiata. È comunque ormai diffuso l’impiego di abbigliamento da motociclista che, oltre a contenere dispositivi antitrauma per limitare i danni fisici in caso di caduta dal motociclo, ha intarsi di materiale retroriflettente per far notare a chi viene da dietro la presenza del “centauro”.
*Vice questore aggiunto del Servizio polizia stradale