Rosanna Ferranti*

Facciamo luce

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I sistemi di illuminazione dei veicoli: quando e come usarli secondo la normativa vigente

Facciamo luce

Con l’inverno che inevitabilmente porta con sé condizioni atmosferiche che incidono sensibilmente sulla sicurezza della strada, offriamo una panoramica della disciplina giuridica sull’uso dei sistemi di illuminazione secondo le diverse tipologie di veicoli, mettendo soprattutto in evidenza la fondamentale importanza del procedere nel traffico rendendo facilmente definibile la sagoma del veicolo da parte degli altri e curando di mantenere efficienti i dispositivi che servono a vedere la strada innanzi a noi.
Un primo gruppo di obblighi è previsto dall’articolo 152 del codice della strada.
I ciclomotoristi e i motociclisti devono tenere sempre accesi le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti; i soli motociclisti anche la luce della targa. Tale obbligo così generale vige sia di giorno che di notte, sia in città che sulla viabilità extraurbana.

Molti automobilisti hanno già saputo apprezzare il grosso ausilio che il percepire un faro nello specchietto retrovisore o davanti a sé fornisce ai fini della valutazione della manovra di avvicinamento di un veicolo a motore con dimensioni poco apprezzabili in se stesse.
I conducenti degli autoveicoli devono tenere accesi le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti, la luce della targa e, se prescritte, le luci di ingombro, sempre, cioè sia di giorno che di notte, sulla viabilità fuori dei centri abitati (cioè autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie).
Sono esentati dall’accensione di questi dispositivi i conducenti dei veicoli iscritti nei registri Asi (Automotoclub storico italiano), Storico lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi (Federazione motociclistica italiana).

Per conoscere il punto ove sorge l’obbligo di accensione delle luci per i conducenti degli autoveicoli occorre individuare lungo il margine destro della carreggiata stradale il cartello di fine centro abitato: è rettangolare, esposto sul lato lungo, ha il fondo bianco e i caratteri neri indicano il nome del comune, del quartiere, della frazione; è completato da una striscia rossa obliqua dall’angolo in basso a sinistra fino all’angolo opposto in alto a destra. Quando, al contrario, è collocato il cartello di “inizio centro abitato”, cioè il segnale appena descritto privo della striscia rossa obliqua, solo i conducenti degli autoveicoli – i conducenti dei veicoli a due ruote devono mantenere accesi i dispositivi anche in città! – possono spegnere il sistema di illuminazione di giorno.
Un secondo gruppo di obblighi è contenuto nell’articolo 153 del codice della strada che, vigente da epoca precedente all’introduzione delle modifiche dell’art. 152 del 2002 e del 2003, deve essere riletto coordinandolo con quest’ultimo.

Durante la marcia
L’obbligo di tenere accesi le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro, per i veicoli a motore e per i veicoli trainati e, solo per i primi, i proiettori anabbaglianti, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni caso di scarsa visibilità vale solo per i conducenti degli autoveicoli quando circolano in città all’interno del centro abitato, poiché in tutti gli altri casi questo obbligo è già imposto in forza dell’art. 152 prima richiamato.

I proiettori di profondità, più comunemente chiamati “luci abbaglianti”, possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente a condizione che:
– non si stia per incrociare altri veicoli: in questo caso la commutazione ai proiettori anabbaglianti deve avvenire a distanza sufficiente affinché i conducenti dei veicoli in avvicinamento possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
– non si segua da vicino un altro veicolo: è possibile in questo caso usare brevemente e in modo intermittente i proiettori di profondità per segnalare al conducente del veicolo che precede l’intenzione di sorpassare, unitamente all’accensione dei prescritti indicatori di direzione;
– non si stia in una condizione diversa, comunque generatrice di pericolo derivante dall’abbagliamento, come nei tratti di strada in cui corre parallela alla carreggiata stradale una linea ferroviaria, o un corso d’acqua, o una strada contigua.
I proiettori di profondità possono essere anche utilizzati in modo intermittente per dare avvertimenti utili, richiamando l’attenzione degli altri utenti attraverso l’uso non consueto di tali dispositivi, o per segnalare l’intenzione di effettuare un sorpasso: in questi casi ne è ammesso l’uso sia in città che fuori dei centri abitati.

Scarsa visibilità
In caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori, che assicurano un minore effetto di riflessione della luce sulle particelle di acqua o sul pulviscolo sospesi in aria e quindi una maggiore estensione del raggio visivo del conducente. Qualora ne sia dotato, il conducente deve accendere la luce posteriore per nebbia quando la visibilità sia ridotta a meno di 50 metri in caso di nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto.

La fermata e la sosta
A eccezione di biciclette (e velocipedi in genere), di ciclomotori e di motocicli, le luci di posizione devono essere lasciate accese a meno che il veicolo non sia pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata stradale. Lo stesso obbligo riguarda i veicoli in sosta o in fermata sulla corsia di emergenza. Nei centri abitati, nelle ore e nelle condizioni atmosferiche che imporrebbero l’uso delle luci di posizione per i veicoli aventi lunghezza non superiore a sei metri (rimorchio compreso) e larghezza non superiore a due metri, durante la sosta al margine della carreggiata è possibile impiegare le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

Laddove i veicoli ne siano dotati, i conducenti devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo (le cosidette quattro frecce):
– nei casi di ingombro della carreggiata, ad esempio per un incidente o per la presenza di ostacoli o di un carico disperso;
– durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo (il cosidetto triangolo) ove questo sia necessario;
– quando per avaria del veicolo si è costretti a procedere a velocità particolarmente ridotta;
– quando si verificano improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
– in tutti gli altri casi in cui la fermata per motivi emergenti costituisca pericolo anche momentaneo per gli altri utenti.  
*Vice questore aggiunto - del Servizio polizia stradale


Articolo 151
Riportiamo il testo dell’articolo 151 che fornisce le definizioni dei vari tipi di luci.
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;

b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;

c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;

d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;

e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;

g) dispositivo d’illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;

h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;

i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;

l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;

m) luce d’ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;

n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;

o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;

p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;

p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;

p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;

p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177;

p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.

01/01/2005