Lorenzo D’Onofrio

Regole a prova di bomba

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La disciplina penale e amministrativa sugli esplosivi. La classificazione, il coordinamento tra le singole norme e le difficoltà di applicazione

Regole a prova di bomba

La disciplina degli esplosivi si presenta articolata e complessa. Ne vengono esaminati alcuni aspetti e richiamata l’attenzione su determinate questioni interpretative, che incidono sull’attività di controllo delle forze di polizia.

Aspetti amministrativi
Gli articoli 46 e seguenti della legge di p.s. ripartiscono tra il ministro dell’Interno e il prefetto, in relazione al tipo di esplosivo, la competenza al rilascio delle licenze per la fabbricazione, importazione, deposito, vendita e trasporto e contengono varie prescrizioni in materia.
Disposizioni attuative sono contenute negli articoli 81 e seguenti del regolamento esec. della legge di ps e relativi allegati.
Le disposizioni della legge di ps in materia devono essere integrate dal d.lvo 2 gennaio 1997 n. 7, che recepisce una direttiva europea relativa all’immissione e controllo sul mercato degli esplosivi per uso civile.
Questo provvedimento, composto da 16 articoli e 5 allegati, dopo aver prescritto che le sue disposizioni non si applicano (art. 1, co. 3) agli esplosivi e alle munizioni destinati a essere utilizzati dalle forze armate e di polizia, agli articoli pirotecnici e alle munizioni per uso civile, salvo quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 12, dispone (art. 2 co. 2) che è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare o esportare esplosivi civili per uso civile che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all’allegato V.
Salvo quanto espressamente previsto da questo provvedimento legislativo o dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza (art. 13).
Conseguenti innovazioni in materia sono state apportate al regolamento esecutivo della legge di ps dal regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, emanato con decreto del ministero dell’Interno il 19 settembre 2002 n. 272. Questo provvedimento, tra l’altro, apporta le seguenti variazioni al regolamento esec. della legge di ps: modifica l’art. 82, aggiungendo al

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01/12/2004