Ermanno Granelli*
L’amministrazione elettronica
Gli uffici pubblici stanno rapidamente sostituendo i documenti cartacei con quelli informatici. L’impianto normativo, i sistemi di sicurezza e le prospettive
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione offrono alle amministrazioni pubbliche – e quindi anche alla Polizia di Stato – notevoli opportunità per ripensare e riorganizzare le proprie attività.
Come, a suo tempo, nelle fabbriche di automobili il processo produttivo fu completamente rivoluzionato dalla “robotizzazione”, così, nelle amministrazioni, la diffusione dell’informatica sta trasformando velocemente le modalità di produzione delle attività amministrative.
La domanda che ci si può porre è la seguente: alla stregua delle conoscenze tecniche e delle norme vigenti, è possibile oggi l’esecuzione delle ordinarie attività amministrative (delle quali si deve, di norma, lasciare “traccia” su documentazione cartacea) avvalendosi esclusivamente degli strumenti informatici? In altre parole, i documenti (i “pezzi di carta”) possono essere completamente sostituiti da “evidenze informatiche”, o meglio da “documenti informatici”? La risposta è affermativa.
Giova qui ricordare che la legge 15 marzo 1997, n. 59, all’articolo 15, comma 2 ha previsto che “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. Già dal 1997, quindi, una legge dello Stato consente l’uso di documenti informatici. Poiché però tale disposizione rinviava alla normativa secondaria e alla regolazione tecnica l’effettiva operatività del sistema (Dpr 513/1997, ora trasfuso nel Dpr 445/2000 e Dpcm 8 febbraio 1999 con il quale sono state approvate le regole tecniche per il documento informatico e la firma digitale), la piena disponibilità dell’impianto normativo e della relativa regolazione tecnica si è ottenuta solo molto tempo dopo. In tale assetto si è inserita la normativa comunitaria: con il decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, GU n. 39 del 15 febbraio 2002, infatti, è stata data attuazione alla direttiva 1999/93/CE, che reca un quadro comunitario per le firme elettroniche, e con il Dpr 7 aprile 2003, n. 137 è stato approvato il “Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10”.
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