a cura di Maria Grazia Giommi
Le sentenze
-- CORTE COSTITUZIONALE --
18 marzo 2004 n. 98
Sanzione amministrativa – Ordinanza ingiunzione – Opposizione – Deposito – Preclusione servizio postale – Art. 22 legge n. 689 del 1981 – Incostituzionalità in parte qua.
In relazione alla struttura semplificata del procedimento di opposizione all’ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, contrasta coi principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela in giudizio (artt. 3 e 24 Costituzione) l’art. 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui, non consentendo l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione, impone un formalismo inutile, anacronistico ed anche estremamente gravoso per l’opponente, essendo le esigenze di certezza cui mira il prescritto deposito personale dell’atto altrettanto garantite mediante l’utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad altri fini dallo stesso c.p.c. (art. 134 disp. att. stesso codice di rito).
-- CONSIGLIO DI STATO --
IV Sez. 23 marzo 2004 n. 1473
Dimissioni volontarie – Domanda – Condizioni – Irrilevanza
L’estinzione del rapporto d’impiego per dimissioni volontarie si verifica solo per effetto del provvedimento col quale viene deliberata l’accettazione delle dimissioni, avendo il detto provvedimento natura di atto unilaterale ed autoritativo con efficacia costitutiva, a nulla rilevando eventuali condizioni apposte nella domanda dall’interessato.
VI Sez. 31 marzo 2004 n. 1727
1. Pubblico impiego – Mansioni e funzioni – Svolgimento di fatto mansioni superiori – Irrilevanza.
2. Pubblico impiego – Mansioni e funzioni – Svolgimento di fatto mansioni superiori – Azione di indebito arricchimento – Inammissibilità.
1. – Nel settore del pubblico impiego, e salvo che un’espressa disposizione di legge non disponga altrimenti, lo svolgimento di mansioni superiori è del tutto irrilevante ai fini della progressione di carriera ovvero dell’emanazione di un provvedimento di preposizione ad un ufficio, non essendo sotto tale aspetto il rapporto di pubblico impiego assimilabile a quello privato, sia perché gli interessi pubblici coinvolti hanno natura indisponibile sia perché l’attribuzione