Antonino Bella*
Sicurezza e privacy: le nuove regole
Un recente decreto fissa i limiti per la custodia e l’acquisizione dei dati del traffico telefonico. Resta aperto il problema per le connessioni telematiche
L’articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, poi convertito dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, prevede l’obbligo per i fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di conservare i dati relativi al traffico telefonico per un periodo massimo di quarantotto mesi per finalità di accertamento e repressione dei reati. Decorsi i primi ventiquattro mesi, l’acquisizione dei dati è consentita esclusivamente per i gravi reati indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per quelli in danno di sistemi informatici e telematici.
La modificazione si è resa necessaria per evitare che, dal 1° gennaio 2004, potessero essere distrutti i dati relativi ai tabulati telefonici conservati da più di trenta mesi.
Tale limite temporale aveva già costituito oggetto di un vivace dibattito, sia in sede di lavori per la predisposizione dello stesso Codice, sia successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 196/2003, in relazione al prezioso contributo che l’utilizzazione di alcuni tabulati telefonici risalenti nel tempo aveva offerto alle indagini connesse a gravi fatti di terrorismo.
A fronte dell’intervento sul termine massimo di conservazione dei dati, la nuova norma richiede sempre, per l’acquisizione dei dati stessi, un decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o del difensore delle parti in giudizio, e rimette a un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali la definizione delle modalità di trattamento e l’individuazione di specifiche prescrizioni.
A questo proposito va precisato che, ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 181 del Codice, modificato dal decreto-legge n. 354/2003, fino a quando le predette misure non diverra