Lorenzo D’Onofrio

Lotta ai trafficanti di schiavi

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L’azione di contrasto all’immigrazione clandestina e le competenze di intervento tra gli organismi impegnati nel settore.

Lotta ai trafficanti di schiavi

Il ministro dell’Interno, di concerto con i ministri della Difesa, Economia e Finanza e delle Infrastrutture e Trasporti, in attuazione dell’art. 12, comma 9-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189, ha emanato il decreto 14 luglio 2003 avente per oggetto “Disposizioni in materia di contrasto all’immigrazione clandestina”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2003 n. 220.
La legge 189 di modifica al testo unico ha altresì istituito (art. 35) presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell’immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
Il presente scritto ha per oggetto i presupposti normativi del decreto ministeriale, i lineamenti essenziali dello stesso e un richiamo degli illeciti previsti dall’art. 12 dell’anzidetto testo unico.

Interventi in mare per contrastare l’immigrazione clandestina
Le premesse legislative del decreto ministeriale, previsto dal comma 9-quinquies dell’art. 12 del Testo unico sull’immigrazione, sono contenute nei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dello stesso articolo.
Il comma 9-bis prescrive che nel mare territoriale e zone contigue la nave in servizio di polizia può fermare e sottoporre a ispezione una nave di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti e, se vengono confermati i motivi dell’intervento, sequestrarla e condurla in un porto dello Stato.
Il comma 9-ter stabilisce che le navi della Marina militare possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui sopra.
Il comma 9-quater dispone che le suddette attività possono essere esercitate al di fuori delle acque territoriali, oltreché dalla Marina militare, anche dalle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo (comma 9-sexies, stesso articolo). I controlli di cui alla presente normativa non riguardano le navi e gli aeromobili militari.

Decreto del 14 luglio 2003

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01/02/2004