Giandomenico Protospataro*
Sequestro e fermo, nuove regole
Tra le novità: l’affidamento del veicolo al conducente o al proprietario e l’introduzione di una terza figura, quella del custode-acquirente.
Con una recente modifica al codice della strada (che ha interessato soprattutto gli articoli 213 e 214), successiva alla riforma dell’agosto scorso, sono state introdotte nuove regole per disciplinare le procedure di applicazione della misura cautelare del sequestro del veicolo e di quella della sanzione accessoria del fermo amministrativo.
Con questa riforma, viene affermato un principio rivoluzionario rispetto alle procedure della legge di depenalizzazione (legge 698/81) e delle relative disposizioni attuative (ad esempio, il decreto del presidente della Repubblica 571/82), cioè quello dell’affidamento del veicolo sequestrato o fermato direttamente al suo proprietario o al conducente-trasgressore anziché, come accadeva prima della riforma, a custodi professionali titolari di depositi autorizzati. Perciò, il sequestro o il fermo amministrativo di un veicolo non si realizza più necessariamente sottraendolo al soggetto che lo detiene ma si concretizza, di norma, attraverso la privazione della possibilità giuridica di utilizzarlo (ritirando e trattenendone i documenti di circolazione). Il veicolo, ove possibile, viene lasciato nella disponibilità del proprietario o di chi lo detiene al momento dell’accertamento della violazione.
L’attuazione di questo nuovo principio consentirà una significativa riduzione delle spese di custodia, sia per l’erario che per gli utenti che subiscono l’applicazione delle sanzioni dalle quali conseguono la misura del sequestro o la sanzione accessoria del fe