Ezio Gaetano*

Pedofilia e violenza sui minori

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I reati più odiosi contro le persone giovani sono puniti in base alla legge 269/98, severa ma non priva di contraddizioni

Pedofilia e violenza sui minori

Nell’agosto del 1998 il legislatore italiano, in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma del 1996, ha varato con la legge n. 269 una serie di norme penali contro lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori.
Sono state così introdotte nel codice penale fattispecie di reato giustamente severe e quasi sempre adeguate al disvalore di comportamenti odiosi che incidono pesantemente, e purtroppo con effetti devastanti e permanenti, sulla vita di persone giovanissime.
Per andare nel dettaglio, è stata prevista la reclusione da 6 a 12 anni per chi induce alla prostituzione un minore di anni 18 ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.
In tema di pornografia minorile l’articolo 600-ter del codice penale prevede la pena della reclusione da 6 a 12 anni per chi sfrutta minori di anni 18 per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico. Si discute in dottrina se sia necessario per la configurazione del reato lo scopo di lucro. La giurisprudenza più recente tende a escludere la configurazione del reato quando l’esibizione viene video-registrata per esclusivo uso personale.
La stessa pena viene irrogata a chi fa commercio di tale materiale pornografico.
La pena si riduce (1-5 anni) per chi distribuisce, divulga, pubblicizza il predetto materiale oppure fornisce notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di 18 anni.

Giusta severità
Vi è poi all’articolo 4 (che introduce nel codice penale l’articolo 600 quater) la previsione di una sanzione penale (reclusione fino a 3 anni), per la sola detenzione di materiale che raffigura minori di 18 anni. Chi, ancora, organizza o propaganda viaggi finalizzati al turismo sessuale rischia una pena da 6 a 12 anni.
Come si vede la legge persegue una linea di intransigenza verso comportamenti ritenuti non tollerabili dal consesso ci

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01/06/2004