a cura di Maria Grazia Giommi
Le sentenze
Corte costituzionale
18 marzo 2004 n. 98
Sanzione amministrativa – Ordinanza ingiunzione – Opposizione – Deposito – Preclusione servizio postale – Art. 22 legge n. 689 del 1981 – Incostituzionalità in parte qua.
In relazione alla struttura semplificata del procedimento di opposizione all’ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, contrasta coi princìpi costituzionali di ragionevolezza e di tutela in giudizio (artt. 3 e 24 Costituzione) l’art. 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui, non consentendo l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione, impone un formalismo inutile, anacronistico e anche estremamente gravoso per l’opponente, essendo le esigenze di certezza cui mira il prescritto deposito personale dell’atto altrettanto garantite mediante l’utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad altri fini dallo stesso codice di procedura civile (art. 134 disposizioni attuative stesso codice di rito).
Consiglio di Stato
IV Sez. 14 gennaio 2004 n. 59
Militare e militarizzato – Servizio di leva – Chiamata alle armi – Termine – In pendenza domanda di esonero o di servizio differenziato – Individuazione.
L’attivazione del sub procedimento volto all’esame della domanda di dispensa dal servizio di leva militare, o di ammissione a un servizio differenziato, comporta la indisponibilità dell’interessato alla chiamata alle armi fino alla conclusione del sub procedimento stesso, con la conseguenza che il termine di chiamata decorre dalla conclusione della procedura incidentale.
Cassazione civile
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