Lorenzo D’Onofrio

Libertà di viaggiare

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La normativa penale e le violazioni amministrative tra blocchi stradali, ferroviari e diritto di circolazione

Libertà di viaggiare

Premessa
In queste pagine verranno esaminate le norme relative agli ostacoli alla libera circolazione stradale e ferroviaria e alla libera navigazione.
La prima disciplina in materia è contenuta nel decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione) composto di un solo articolo, suddiviso in tre commi.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio) con l’art. 17 ha modificato la precedente regolamentazione, sostituendo i primi due commi dell’unico articolo del decreto legislativo 66/19481 e inserendo l’art. 1 bis.
Le trasgressioni indicate nell’art. 1 continuano ad avere rilevanza penale; mentre le violazioni di cui all’art. 1-bis costituiscono illecito amministrativo, salvo che il fatto costituisca reato.

Aspetti penali
L’art. 1 comprende due ipotesi criminose e alcune circostanze aggravanti.
La prima ipotesi si realizza depositando o abbandonando congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione (co. 1); la seconda si concretizza depositando o abbandonando congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque ostruendo o ingombrando tali luoghi, al fine di ostacolare la libera navigazione (co. 2).
Per ciascuno dei fatti anzidetti è prevista la reclusione da uno a sei anni.
La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, oppure se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose (co. 3).
Sotto il profilo soggettivo è da evidenziare che il dol

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01/08/2004