a cura di Maria Grazia Giommi
In difesa degli animali
In vigore da agosto le nuove norme penali contro maltrattamenti e abusi. Tra luci e ombre
I potenziali emuli di Crudelia Demon devono rassegnarsi: da oggi farsi confezionare una pelliccia con la pelle dei nostri fedeli “amici a quattro zampe” non solo è orrendo ma è anche un reato punito molto severamente. Con le nuove disposizioni normative introdotte dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, entrate in vigore in agosto, finalmente la tutela degli animali dai maltrattamenti e dagli abusi ha fatto un passo avanti. Ciò è senz’altro vero anche se la legge è stata approvata non senza polemiche perché, per certi aspetti, non rappresenta la migliore soluzione possibile.
Senza dubbio positiva è l’introduzione di nuove fattispecie penali o la riconfigurazione in maniera autonoma di alcune già esistenti come ad esempio l’uccisione per crudeltà, prima considerata solo come aggravante del maltrattamento. Si affronta finalmente il problema dei combattimenti clandestini tra cani e, come già anticipato, ce n’è anche per eventuali amanti di abbigliamento troppo alternativo. La legge infatti prevede il divieto di utilizzare cani o gatti per il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli di pelletteria. Ma la novità principale riguarda il maltrattamento degli animali che da semplice contravvenzione è diventato un delitto. Per la sistemazione delle nuove norme il legislatore ha optato per l’introduzione di un titolo IX bis del codice penale, configurandoli così come delitti e non più come contravvenzioni, com’era fino a oggi con l’articolo 727 del codice penale, modificato dalla legge n. 189/2004.
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