a cura di Mauro Valeri
In nome della legge
CASSAZIONE PENALE
Ordine europeo di indagine – Trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale – Applicabilità della disciplina di cui agli artt. 238 e 270 cpp e 78 disp. att. cpp – Sussistenza – Acquisizione da parte del pubblico ministero italiano di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione – Preventiva autorizzazione del giudice italiano – Esclusione – Contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale – Acquisizione con ordine europeo di indagine – Autorizzazione del giudice italiano a norma dell’art. 6 direttiva 2014/41/Ue – Esclusione – Ragioni – Acquisizione di dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi – Disciplina di cui all’art. 132 dlgs n. 196 del 2003 – Applicabilità – Esclusione – Comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale – Utilizzabilità – Limiti – Violazione dei diritti fondamentali – Onere della prova a carico della parte interessata – Impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo per la decrittazione delle comunicazioni – Violazione dei diritti fondamentali – Esclusione – Ragioni – Limiti
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che:
la trasmissione, richiesta con ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234 bis cpp, che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cpp e 78 disp. att. cpp;
in materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle;
l’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente dava