Pierluigi Zarra

Interferenze illegali

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Il disturbo delle comunicazioni via radio tra volante e Sala operativa, mediante l’uso del c.d. jammer, costituisce reato aggravato

lexdecr 02-25

La vicenda
Il ricorso per Cassazione proposto dall’imputato si basa sulla decisione presa il 15 maggio 2023 dalla Corte di appello di Trieste che ha confermato quanto già statuito dal competente tribunale di Pordenone, condannando il ricorrente alla pena della reclusione di un anno per il delitto di cui all’art. 617 bis, co. 1 e 2, codice penale, ossia il reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiatura e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Questa decisione di condanna perviene dalle specifiche modalità di esecuzione del fatto criminoso, ove l’imputato aveva tenuto custodito nel proprio veicolo, lato guidatore, un disturbatore di frequenze, ossia un jammer, in funzione, al fine di ostacolare materialmente le comunicazioni telefoniche e radio tra le persone che transitavano nel luogo in cui era presente l’autovettura dell’imputato. In specie, la condotta si è riversata sulle comunicazioni radio intercorse tra una volante del commissariato di Portogruaro e la Sala operativa. Per questo evento, verificatosi il 30 maggio 2017, è stata contestata l’aggravante dell’aver commesso il fatto in danno di pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni. 

Il jammer
È necessario individuare e definire quali sono le funzionalità dell’apparecchio jammer. Trattasi di uno strumento che spesso può consistere in una ricetrasmittente o in una radiolina, ci

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06/02/2025