a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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CASSAZIONE PENALE

Delitto di associazione di tipo mafioso - Gruppo mafioso a soggettività differente - Nozione
La Seconda Sezione penale, in tema di delitti contro l’ordine pubblico, ha delineato la figura del gruppo mafioso a soggettività differente, affermando che tale deve intendersi quello composto da soggetto già condannato, in via definitiva, per partecipazione a una determinata associazione di tipo mafioso che, scontata la pena, abbia ripreso le attività delittuose e da altri individui, originariamente estranei a fattispecie associative di tal genere, che si siano aggregati al pregiudicato mafioso, intraprendendo, insieme a quest’ultimo, attività criminali diffuse sul territorio.
(Sez. II – 24 giugno 2024 n. 24901)

Misure di prevenzione e antimafia – Reali – Diritti dei terzi – Verifica dei crediti – Poteri del giudice – Cause estintive o modificative del credito – Prescrizione presuntiva del credito – Rilevabilità d’ufficio – Sussistenza
La Seconda Sezione penale, in tema di misure di prevenzione reale, ha affermato che il giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 dlgs 6 settembre 2011, n. 159, si caratterizza per il bilanciamento della tutela dei diritti di credito dei terzi con la finalità pubblica di sottrazione dei proventi di attività illecite al destinatario della confisca e che tale bilanciamento si realizza mediante la verifica dei presupposti dimostrativi dell’estraneità dei diritti di credito all’attività illecita, ma anche attraverso l’attribuzione al giudice della prevenzione di poteri officiosi, funzionali all’accertamento dell’effettività di tali presupposti, sicché è rilevabile d’ufficio la prescrizione presuntiva del credito relativamente al quale sia stata avanzata istanza di ammissione.
(Sez. II – 15 novembre 2023 n. 46099)

Corruzione di minorenni – Compimento di atti sessuali in presenza di minore infraquattordicenne al fine di farlo assistere – Realizzazione mediante videochat – Configurabilità del reato – Ragioni
Il delitto di corruzione di minorenni realizzato mediante il compimento di atti sessuali in presenza di persona infraquattordicenne al fine di farla assistere, di cui all’art. 609 quinquies, comma primo, cp, è configurabile anche nel caso in cui tali atti, pur compiuti a distanza, siano condivisi con il minore mediante videochat, nel corso della loro commissione, posto che il mezzo di comunicazione telematica, volutamente utilizzato dall’agente, consente di ritenere gli atti commessi in presenza della persona offesa.
(Sez. III – 12 aprile 2023 n. 15261)

Detenzione di materiale pedopornografico – Archiviato in un “account” di “cloud storage” consultabile dall’imputato – Configu

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06/02/2025