Matteo Minotti*, Pamela Cellini**, Claudio Volpi***

L’utilizzo dei mezzi di servizio

CONDIVIDI

ins 10-24

1. La Motorizzazione della Polizia di Stato
La Polizia di Stato si avvale di una organizzazione articolata, che prevede l’utilizzo massivo di risorse strumentali per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Sotto il profilo della mobilità operativa, è la Motorizzazione della Polizia di Stato ad assolvere a tutte le attività che confluiscono nella gestione dell’intero comparto, il quale è superiormente disciplinato dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale (Dcstl e Gp), articolazione del Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. 

L’intero settore con le sue articolazioni − comprensive delle Sezioni Motorizzazione incardinate in seno ai vari reparti operativi − forniscono un contributo attivo e continuo, assicurando l’efficienza e la pronta disponibilità dei veicoli di servizio. Curano altresì le procedure tecniche e gestionali per assolvere agli obblighi amministrativi, quali ad esempio: consegna dei mezzi dopo l’acquisizione o il collaudo di verifica; esecuzione della manutenzione periodica o di primo intervento di riparazione; valutazione e gestione delle operazioni effettuate dalle ditte esterne; controllo sulle pratiche dei sinistri stradali e dei danneggiamenti; assegnazione di veicoli in cessione temporanea per l’espletamento di servizi occasionali o specifici; approvvigionamento dei carburanti e lubrificanti; esecuzione delle procedure per il pagamento dei servizi di manutenzione e le riparazioni in ottemperanza alle normative vigenti; avvio delle procedure di proposta fuori uso; gestione delle pratiche connesse con il rilascio ed il rinnovo delle patenti di servizio.

Per l’effettuazione di tali attività, la Motorizzazione si avvale di personale appartenente principalmente al ruolo tecnico – scientifico della Polizia di Stato che, grazie all’esperienza acquisita e alla formazione ricevuta, provvede tempestivamente e con perizia a fronteggiare le numerose esigenze e criticità connesse con la gestione dei parchi veicolari di servizio. 

La formazione di suddetto personale è garantita − oltre che dai corsi per l’accesso alle qualifiche di ruolo − da corsi specifici e specializzanti (per esempio il corso da collaudatore di veicoli in servizio di Polizia e il corso da istruttore di guida), che vengono di prassi effettuati principalmente presso gli Istituti di Istruzione (quali il Caps di Cesena ed il Caip di Abbasanta) e gli Autocentri Polizia, dislocati su tutta la penisola e con giurisdizione territoriale.

2. Le patenti ministeriali
Le patenti di servizio che abilitano gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato alla conduzione dei veicoli di proprietà dell’Amministrazione della ps, sono disciplinate dal decreto del ministro dell’Interno del 5 agosto 2009. In tale decreto vengono definite dettagliatamente le modalità per l’accertamento dei requisiti necessari alla guida, per l’approvazione dei programmi e dei piani di studio, per l’effettuazione dell’esame di idoneità, per il rilascio, per la convalida, per la sospensione e la revoca della patente di guida.

A seguito dell’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte dell’Ufficio sanitario provinciale di pertinenza, il dipendente viene avviato ai relativi corsi teorico-pratici di guida, che si tengono presso gli Autocentri Polizia territorialmente competenti. Gli operatori che superano i previsti esami finali – specifici per tipologia di mezzo – conseguono la patente ministeriale, o meglio il relativo Certificato. I certificati di guida si classificano in base alla tipologia di mezzo per il quale abilitano alla conduzione, ed hanno una validità di 5 anni:

Certificato 1 – Motoveicoli di cui all’art. 53 del codice della strada.

Certificato 2 – Autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, trattori, fino a 3.5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 Kg a pieno carico), ovvero un rimorchio non leggero con peso a pieno carico non eccedente il peso a vuoto del veicolo motrice e tale che il peso a pieno carico dei due veicoli non superi le 3.5 t.

Certificato 3 – Autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 Kg a pieno carico).

Certificato 4 – Autobus, autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 Kg a pieno carico).

Certificato 5 – Veicoli di cui ai certificati 3 e 4 quando trainano un rimorchio non rientrante nelle precedenti categorie.

Certificato 6 – Mezzi speciali (autoblindo Vtc).

 

Sono previste inoltre delle abilitazioni “speciali” che consentono all’operatore di polizia la conduzione e l’utilizzo di specifici veicoli impiegati per precipue attività istituzionali, quali ad esempio i veicoli destinati al soccorso pubblico (vedasi pala meccanica), i carrelli elevatori adibiti alla movimentazione dei materiali e i golf cart elettrici utilizzati per la perlustrazione e la mobilità in ambito stazioni ferroviarie e aeroporti.

In prossimità della scadenza del certificato di guida, è necessario avviare la procedura per il rinnovo, la quale viene richiesta direttamente dal responsabile dell’Ufficio di appartenenza all’Autocentro territorialmente competente, che avrà bisogno del nuovo certificato medico asseverante i requisiti del dipendente per rinnovare la validità della patente. Se la richiesta di rinnovo viene inoltrata oltre i 12 mesi dalla scadenza avvenuta del documento, si procederà con un nuovo rilascio (accertamento medico più un nuovo esame di guida) comportando un onere importante per l’Amministrazione.

Durante la guida dei mezzi di servizio per i quali si è abilitati alla conduzione, l’operatore dovrà portare sempre con sé la patente ministeriale ed esibirla in caso di richiesta da parte di un pubblico ufficiale che ne abbia facoltà. In caso di indifferibile necessità attinente lo svolgimento dei servizi operativi o di soccorso, il personale dei ruoli della Polizia di Stato non munito della patente di guida ministeriale, potrà essere autorizzato dal proprio Dirigente a condurre gli auto-motoveicoli dell’Amministrazione per il tempo strettamente necessario all’effettuazione del servizio, purché sia in possesso di corrispondente patente civile rilasciata dalla Motorizzazione civile e trasporti in concessione (Mctc). Al contrario, se muniti della sola patente ministeriale, la guida di automezzi non afferenti ai parchi veicolari dell’Amministrazione è sanzionabile nella modalità previste dall’articolo 116 del codice della strada.

I provvedimenti sanzionatori comminati sulla patente civile di un operatore appartenente ai ruoli della Polizia di Stato – quali la sospensione e/o la revoca – hanno delle ricadute anche sulla patente di servizio, come previsto dall’art. 7 del Decreto ministeriale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 246 dell’11 agosto 2004. Infatti, in caso di sospensione e revoca della patente civile, l’Autorità che ha rilasciato la patente di servizio, emetterà un analogo provvedimento anche su quest’ultima.

Gli autisti sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme di gestione e d’impiego dei veicoli dell’Amministrazione; si ricorda inoltre che l’utilizzo dei mezzi deve essere sempre appropriato e conforme al tipo di servizio per il quale è stato assegnato, e deve essere caratterizzato da sobrietà e moderazione nelle manovre. Le responsabilità derivanti dal mancato rispetto del codice della strada sono personali. È importante ricordare che anche nella guida in servizio durante le situazioni di emergenza, le norme del cds non possono essere disattese ne trascurate, in particolare quelle attinenti la sicurezza. 

Per ogni specifico servizio e adempimento, il veicolo è assegnato al conducente che ha l’obbligo di vigilare sullo stesso e per il quale ne è giuridicamente responsabile. Ne consegue inoltre il divieto di utilizzo per motivazioni di carattere personale o comunque non strettamente correlato all’attività di polizia. 

Infine, il dipendente in possesso della patente di guida di servizio ha facoltà di chiedere la conversione della stessa con una di analoga categoria civile, atta a condurre automezzi equipollenti per categoria e massa, pre

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

09/10/2024