a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

CONDIVIDI

CASSAZIONE PENALE

Prove – Ordine europeo di indagine – Acquisizione all’estero del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale – Applicabilità della disciplina di cui all’art. 270 cpp – Sussistenza – Richiesta e acquisizione da parte del pubblico ministero italiano di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione – Preventiva autorizzazione del giudice del procedimento nel quale si intenda utilizzarle – Esclusione – Intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale ed effettuate con captatore informatico inserito nel server di una piattaforma criptata – Acquisizione mediante ordine europeo di indagine – Ammissibilità – Ragioni – Autorizzazione del giudice italiano – Esclusione – Ragioni – Intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale ed effettuate con captatore informatico inserito nel server di una piattaforma criptata e su criptofonini – Utilizzabilità –Limiti – Violazione dei diritti fondamentali – Onere della prova a carico della parte interessata – Impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo per la decrittazione delle comunicazioni – Violazione dei diritti fondamentali – Esclusione – Ragioni – Limiti
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che:

> in materia di ordine europeo di indagine, l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234 bis cpp, che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, ma è assoggettata alla disciplina di cui all’art. 270 cpp;

> in materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle;

> l’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere i risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate attraverso l’inserimento di un captatore informatico nel server di una

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

09/10/2024