a cura del Servizio immigrazione editing: Mauro Valeri

Il contrasto all’immigrazione irregolare/2

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Procedure di allontanamento dal territorio nazionale

ins 8-9-24

2.2.1 ALTRE IPOTESI DI TRATTENIMENTO AMMINISTRATIVO
L’ordinamento giuridico italiano, oltre al trattenimento dello straniero colpito da un provvedimento di espulsione o di respingimento (art. 14 dlgs n. 286/1998), prevede altre ipotesi di trattenimento amministrativo introdotte in tempi successivi:

TRATTENIMENTO DEL RICHIEDENTE ASILO 
L’art. 6 del dlgs n. 142/2015 prevede che possa essere trattenuto in un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) anche lo straniero richiedente asilo; tuttavia, il provvedimento non può essere disposto al solo fine di esaminare la domanda. Esso è soggetto a discipline differenti a seconda che il richiedente asilo sia libero o sia già trattenuto in funzione del rimpatrio o sia disposto al fine di accertare l’identità e la cittadinanza. Se lo straniero che presenta domanda di asilo si trova in stato di libertà, il trattenimento può essere disposto solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge:

  • qualora il soggetto sia sospettato di aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o contro l’umanità, ovvero un crimine grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato;
  • quando lo straniero si trova nelle condizioni per l’espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, o per motivi di pericolosità sociale, o per motivi di prevenzione del terrorismo, anche internazionale;
  • se lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, per valutare il quale si tiene conto di condanne per reati che precludono l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato;
  • qualora sia necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste il rischio di fuga del richiedente (art. 6 comma 2, lett. d, dlgs 142/2015). Il rischio di fuga deve essere valutato caso per caso.

Altra ipotesi di trattenimento riguarda lo straniero richiedente asilo che sia già trattenuto al momento di presentazione della domanda e vi è il fondato motivo di ritenere che la stessa sia stata inoltrata per ritardare o impedire l’espulsione o il respingimento. In questo caso lo straniero rimane trattenuto ma, cambia il titolo del trattenimento. Il provvedimento di trattenimento del richiedente asilo, analogamente a quanto previsto per il trattenimento ex art 14 Testo unico immigrazione (Tui), deve essere sottoposto al vaglio dell’Autorità giudiziaria, che in questo caso è il Tribunale ordinario sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea. I termini per l’invio degli atti all’Autorità giudiziaria e per la successiva convalida sono sempre fissati in 48 ore più 48 ore. In caso di richiedente già trattenuto in un Cpr, con la convalida del provvedimento ex art. 6 dlgs 142/2015 inizia a decorrere un nuovo termine, con la sospensione dei termini dell’originario trattenimento fino alla definizione della procedura di asilo (art. 6 comma 5, ultimo periodo, dlgs 142/2015). Se la Commissione territoriale adotta una decisione di diniego della protezione internazionale e lo straniero non la impugna, riprendono a decorrere i termini sospesi del primo trattenimento o, se non vi era stato un precedente decreto di trattenimento, ne viene adottato uno nuovo in funzione dell’allontanamento ex art. 14 Tui. Qualora lo straniero proponga ricorso avverso il diniego della protezione internazionale è previsto che la detenzione amministrativa continui fino all’adozione del provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego, ovvero fino alla decisione del Tribunale. La durata massima del trattenimento del richiedente asilo è fissata in 12 mesi. In ogni caso nei confronti del richiedente trattenuto che chieda di essere rimpatriato nel paese di origine o di provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato in frontiera. La richiesta di rimpatrio equivale al ritiro della domanda di protezione internazionale (art. 6, comma 9, dlgs n. 142/2015).

Il dl. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2018, ha introdotto un’ulteriore fattispecie, relativa al trattenimento del richiedente asilo a fini identificativi. In questa ipotesi il trattenimento è disposto per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni, in appositi locali presso i punti di crisi (hot-spot) per la determinazione o verifica dell’identità o della cittadinanza, anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e la verifica delle banche dati. Ove non sia stato possibile determinare o verificare l’identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei Cpr per un periodo massimo di 90 giorni, prorogabili per altri 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri. 

TRATTENIMENTO DEL RICHIEDENTE ASILO SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DUBLINO
L’art. 28.2 del Regolamento Dublino prevede la possibilità che gli Stati membri dispongano il trattenimento del richiedente protezione internazionale, per il quale sussiste un notevole rischio di fuga, al fine di assicurare il suo trasferimento presso lo Stato che ha accettato la presa in carico o la ripresa in carico dello stesso all’esito della procedura Dublino. Il trattenimento può essere disposto sulla base di una valutazione caso per caso e solo se la misura risulta proporzionata, in quanto non possono essere applicate efficacemente altre misure meno coercitive. Conformemente a quanto prescritto dal suddetto articolo, la legge di conversione del c.d. decreto Cutro, la n. 50 del 2023, ha novellato il dlgs n. 142/2015 introducendo il nuovo art. 6 ter, che prevede la possibilità di trattenere il richiedente asilo sottoposto alla procedura Dublino al quale sia stato notificato il provvedimento di trasferimento verso lo Stato membro competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale.

Il richiedente potrà essere trattenuto qualora sussista un notevole rischio di fuga, desunto dalla circostanza che lo stesso si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero in presenza di almeno due delle seguenti circostanze: 

  •  mancanza di un documento di viaggio; 
  •  mancanza di un indirizzo affidabile; 
  • inadempimento dell’obbligo di presentarsi alle autorità competenti; 
  • mancanza di risorse finanziarie; 
  • ricorso sistematico a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione. 

Il trattenimento è effettuato per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione del trasferimento e comunque non può superare un periodo complessivo di sei settimane che il giudice, su richiesta del questore e in presenza di gravi difficoltà relative all’esecuzione del trasferimento, può prorogare per ulteriori 30 giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica, in quanto compatibile, la procedura di convalida del trattenimento di cui all’articolo 6, comma 5, del dlgs 142/2015.

TRATTENIMENTO DURANTE LA PROCEDURA DI FRONTIERA
La legge n. 50/2023 ha introdotto una nuova

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09/09/2024