a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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CASSAZIONE PENALE

Coltivazione di canapa – Procedura prescritta dall’art. 4 l. n. 242 del 2016 – Controlli demandati al Corpo Forestale dello Stato – Controllo di polizia giudiziaria – Diversità – Conseguenze
La Terza Sezione penale, in tema di stupefacenti, ha affermato che il controllo demandato, ex art. 4, comma 1, legge 2 dicembre 2016, n. 242, al Corpo Forestale dello Stato in relazione alla coltivazione di “cannabis sativa L”, in quanto finalizzato ad accertare il rispetto delle condizioni in presenza delle quali la legge citata stabilisce la liceità di tale attività, ha natura diversa rispetto all’ordinario controllo di polizia, finalizzato ad acquisire elementi di prova per l’accertamento di reati, sicché non assume rilievo, ai fini della legittimità del sequestro probatorio eseguito in relazione al delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti, il mancato rispetto, da parte della polizia giudiziaria operante, della procedura contemplata dal citato art. 4.
(Sez. III – 16 luglio 2024 n. 28501)

Art. 6, legge n. 401 del 1989 – Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive – Provvedimento del questore - Presupposti – Mero possesso di artifici pirotecnici – Torcia bengala – Sussistenza
Il mero possesso, ai sensi dell’art. 6 ter, legge 13 dicembre 1989, n. 401, di “artifici pirotecnici” chiaramente utilizzabili per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive, tra i quali rientra la “torcia bengala”, costituisce presupposto sufficiente per l’emissione del provvedimento questorile del divieto di accesso ai luoghi ove si tengono manifestazioni sportive, non essendo a tal fine richiesto il requisito ulteriore del concreto pericolo per le persone.
(Sez. III – 27 luglio 2023 n. 32760)

CASSAZIONE CIVILE

Diritto di abitazione e uso ex art. 540, comma 2, cc – Coniuge separato senza addebito – Spettanza - Sussistenza – Eccezioni – Abbandono della casa o perdita di collegamento con l’originaria destinazione familiare
La Sezione Seconda civile ha affermato il seguente principio: «I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, cc spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare».
Con tale principio si è inteso superare il precedente orientamento (Sez. 2, n. 15277 del 2019, Rv. 654226-01; Sez. 2, n. 13407 del 2014, Rv. 631146-01) secondo cui il riconoscimento

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09/09/2024