a cura del Servizio immigrazione

Il contrasto all’immigrazione irregolare/1

CONDIVIDI

Procedure di allontanamento dal territorio nazionale

ins 07-24

1. Le decisioni di rimpatrio
Nell’ambito del contrasto all’immigrazione irregolare, le attività di rimpatrio, sul fronte amministrativo, rappresentano lo strumento giuridico attraverso il quale è possibile procedere all’allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini di paesi terzi che non abbiano titolo per farvi ingresso o per soggiornarvi, secondo la normativa vigente. Un cittadino straniero per poter fare ingresso regolarmente nel nostro Paese, deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • possesso di un passaporto o altro documento di viaggio equipollente in corso di validità;
  • titolarità, nei casi in cui è richiesto, del visto di ingresso (rilasciato da Consolato italiano nel paese di origine);
  • attraversamento di un valico di frontiera ufficiale.

Pertanto, se l’ingresso in Italia di un cittadino extra Ue non avviene attraverso i valichi di frontiera ufficiali, se entra nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di frontiera o si trattiene nel territorio dello Stato senza averne titolo, lo straniero si considera irregolare sul territorio nazionale e come tale è potenzialmente destinatario di decisione di rimpatrio.

Il concetto di decisione di rimpatrio è mutuato dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta “direttiva rimpatri”) che definisce tutte le possibili diverse forme di provvedimenti espulsivi emanati dagli Stati membri, nei confronti dei cittadini di Paesi terzi. In senso ampio, dunque, l’allontanamento dal territorio nazionale costituisce il momento finale dell’effettiva esecuzione di una decisione di rimpatrio emanata da una delle Autorità competenti. Nell’ordinamento italiano, le decisioni di rimpatrio possono suddividersi in tre categorie: 

  • - Respingimenti. 
  • - Espulsioni. 
  • - Allontanamenti dei cittadini comunitari. 

Tutte le decisioni di rimpatrio adottate dalle Autorità competenti, devono essere il frutto di una valutazione operata caso per caso che consideri la situazione concreta in cui versa lo straniero, la sua condizione personale e familiare, le circostanze di fatto esterne idonee a condizionarne la condotta sul piano istruttorio. Il provvedimento deve essere motivato ed è sempre ricorribile.

1.1 I respingimenti
I respingimenti sono previsti dall’art. 10 commi 1 e 2 del dlgs 286/98, Testo unico immigrazione (Tui), e a loro volta si distinguono in due tipologie:

Respingimento alla frontiera disposto dalla polizia di frontiera: è l’atto con il quale l’Autorità rimanda indietro gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera privi dei requisiti richiesti dal Tui per l’ingresso nel territorio dello Stato (art. 10, co. 1, Tui). L’esecuzione di questo tipo di provvedimento di respingimento è immediata, nel senso che il competente ufficio di polizia di frontiera – dopo il controllo al valico aereo, marittimo o aereo – rinvia lo straniero respinto nello Stato da cui proviene, impedendogli l’ingresso nel territorio dello Stato.

Respingimento (cosiddetto differito) disposto dal questore: si tratta di un respingimento differito nel tempo che può essere adottato quando lo straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, è fermato all’ingresso o subito dopo ovvero quando lo straniero, pur essendo privo dei requisiti per l’ingresso, è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso (art. 10, co. 2, Tui). Questa è la fattispecie maggiormente ricorrente in caso di “sbarco” via mare di migranti, sia nel caso di sbarco diretto ed autonomo del migrante; sia nei casi derivanti da attività di salvataggio in mare (cosiddetta attività Sar); sia, infine, nelle ipotesi di intercetto realizzate nel corso di operazioni di prevenzione/repressione dell’immigrazione clandestina.

1.2 Le espulsioni
Le espulsioni sono i provvedimenti mediante i quali l’autorità amministrativa di pubblica sicurezza o l’autorità giudiziaria dispongono l’allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri che non hanno, o hanno perso, il diritto di soggiornarvi.

Le espulsioni sono disposte:

A) dall’autorità di pubblica sicurezza nei confronti di stranieri che siano in posizione di soggiorno irregolare o che siano ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (provvedimenti amministrativi di espulsione: art. 13 Tui);

B) dall’autorità giudiziaria, in conseguenza di procedimenti penali.

1.2.1  Provvedimenti amministrativi di espulsione 
Di seguito, si elencano le varie tipologie di espulsione amministrativa previste dal nostro ordinamento, diversificate sia in ragione delle motivazioni che ne legittimano l’adozione, sia in relazione all’Autorità sulla quale si radica la competenza all’emissione:

I PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE E ALLONTANAMENTO DISPOSTI DAL MINISTRO DELL’INTERNO 

  • per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art 13 comma 1 Tui)
  • per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005) 

I provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale disposti dal ministro dell’Interno sono atti di alta amministrazione preordinati a neutralizzare la minaccia per la sicurezza dello Stato arrecata da soggetti indiziati di appartenere o di favorire organizzazioni terroristiche, eversive, di stampo mafioso, o che rappresentano un grave pericolo per l’ordine pubblico. Anche i provvedimenti disposti dal ministro seguono la distinzione tra espulsioni (disciplinate dal dlgs 286/98, cd. Testo unico sull’immigrazione) e allontanamenti (contemplati dal dlgs 30/2007) a seconda che i destinatari siano, rispettivamente, cittadini stranieri o cittadini comunitari (o loro familiari non aventi la cittadinanza comunitaria). I motivi per i quali il ministro dell’Interno può disporre un provvedimento di espulsione o di allontanamento sono pressoché sovrapponibili.  Innanzitutto, un decreto di espulsione può essere disposto dal ministro per motivi di sicurezza dello Stato nei confronti delle persone individuate dall’art. 4, comma 1, del dlgs 159/2011 (Codice antimafia). I motivi di sicurezza dello Stato possono essere strettamente connessi all’esigenza di prevenzione del terrorismo. In tale ipotesi, l’art. 13 comma 1 Tui va applicato in combinato disposto con l’art. 1 del dl 144/2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) che prevede che il ministro dell’Interno o il prefetto, su delega del primo, può disporre l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui al richiamato articolo art. 4, comma 1, del dlgs 159/2011. Ancora, il ministro dell’Interno può adottare un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico, inteso quale “complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale”, secondo la definizione fornita dall’art. 159, comma 2, del dlgs 112/98. In considerazione delle finalità per le quali tale atto di alta amministrazione è preordinato, i destinatari dei provvedimenti possono anche essere titolari di un permesso di soggiorno e persino di un titolo Ue per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 Tui); in quest’ultimo caso, troverà applicazione anche la previsione normativa di cui all’art. 9 comma 10 Tui, modificato di recente dal dl 133/2023 (convertito nella legge nr. 176/2023), in base al quale, nei confronti del titolare del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, l’espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal ministro dell’Interno. È importante precisare, inoltre, che i motivi di sicurezza dello Stato (e di prevenzione del terrorismo) e quelli di ordine pubblico possono coesistere, ben potendo un medesimo soggetto rappresentare, allo stesso tempo, un pericolo per la sicurezza dello Stato e per l’ordine pubblico. Analogamente a quanto sopra descritto, il provvedimento di allontanamento può essere disposto dal ministro dell’Interno nei confronti di un cittadino comunitario o dei suoi familiari non aventi cittadinanza comunitaria, per motivi di sicurezza dello St

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

15/07/2024