a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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CASSAZIONE PENALE
P
ersonali – Ordinanza applicativa di misura custodiale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta – Sussistenza agli atti di elementi da cui inferire la mancata conoscenza della lingua italiana – Omessa traduzione in una lingua nota all’imputato o indagato – Nullità dell’ordinanza – Insussistenza agli atti di elementi da cui inferire la mancata conoscenza della lingua italiana – Validità dell’ordinanza non tradotta in una lingua nota fino al momento in cui emerga tale mancata conoscenza – Insorgenza, in tale momento, dell’obbligo di traduzione dell’ordinanza in un congruo termine – Omessa traduzione – Conseguenze
L’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cpp. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare.
(Sez. Unite – 11 aprile 2024 n. 15069)

Sospensione condizionale – Subordinazione al risarcimento del danno o alle restituzioni – Ammissibilità – Condizioni – Costituzione di parte civile – Necessità
Il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 cp, il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile.
(Sez. Unite – 27 luglio 2023 n. 32939)

In genere – Recidiva reiterata – Applicazione – Precedente dichiarazione di recidiva –Necessità – Esclusione
Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
(Sez. Unite – 25 luglio 2023 n. 32318)

CASSAZIONE CIVILE
Retribuzione sufficiente e proporzionata ex art. 36 Cost. - Valutazione off

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15/07/2024