a cura di Federico Bevilacqua e Valerio Coluccio

Le misure di prevenzione a tutela della sicurezza urbana

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Focus del Servizio centrale anticrimine estratto dalle linee guida del 2024 in materia di misure di prevenzione personali

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1. Introduzione
Il dl 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, ha introdotto nuove misure di prevenzione personali, a carattere ordinativo/interdittivo, la cui funzione è quella di tutelare la sicurezza di determinati luoghi, proibendovi l’accesso di specifiche categorie di soggetti. Questi ultimi provvedimenti – disciplinati al Capo II – “Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano” – ricalcando latu sensu il meccanismo di tutela apprestato dal D.A.Spo., di cui all’art. 6, l. 401/1989, vengono spesso ricondotti all’impropria definizione di “D.A.Spo. urbano”, mentre l’acronimo corretto è “D.A.C.Ur.” (divieto di accesso ai centri urbani). In particolare, come si vedrà più in dettaglio, gli artt. 9 e 10 contemplano degli strumenti finalizzati alla tutela del decoro e dell’uso di alcuni luoghi delle città, con l’intento di prevenire quelle condotte che ne impediscono l’accessibilità e la fruizione.

Gli artt. 13 e 13 bis prevedono invece due ulteriori misure di prevenzione volte alla tutela della sicurezza di esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento. Queste ultime sono state oggetto di incisive modifiche ad opera del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173. Le novità normative – che estendono il perimetro applicativo ed incrementano l’efficacia dei provvedimenti in questione – sono intervenute a seguito di un tragico episodio di c.d. “movida violenta”, che ha destato particolare allarme nell’opinione pubblica.

Successivamente, il decreto legge n. 123/2023 ha apportato ulteriori modifiche volte a potenziare le misure di prevenzione disciplinate dal decreto legge n. 14/2017.

2. L’ordine di allontanamento e il divieto di accesso a specifiche aree urbane previsti dagli artt. 9 e 10 del dl n. 14/2017
L’art. 9, comma 1, del dl n. 14 del 2017, prevede che “Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto”.

La citata disposizione introduce una fattispecie di illecito amministrativo volta a sanzionare la violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione delle suddette aree interne e delle relative pertinenze. Dunque, qualora venga accertata la violazione dei predetti divieti, verrà adottata contemporaneamente nei confronti del trasgressore sia una sanzione amministrativa pecuniaria, sia un ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, avente un’efficacia di quarantotto ore, ai sensi dell’art. 10 del dl n. 14 del 2017. L’ordine di allontanamento verrà adottato altresì nei confronti di coloro che, nelle medesime aree, abbiano commesso gli illeciti amministrativi previsti dagli articoli 688 e 726 del codice penale (rispettivamente: ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza) e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (esercizio abusivo del commercio), nonché dall’articolo 7, comma 15 bis del codice della strada (esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine), e dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 (vendita non autorizzata di titoli di accesso alle manifestazioni sportive). In questi casi, l’ordine di allontanamento non inciderà sulle sanzioni amministrative già esistenti, per cui non troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall’art. 9, comma 1, del dl n. 14 del 2017. Inoltre, al comma 3 del citato art. 9, è previsto che i regolamenti di polizia urbana possono “individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2”. Su tale disposizione è intervenuto il dl n. 113 del 2018, che ha esteso l’elenco dei luoghi che possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell’applicazione delle misure a tutela del loro decoro, con l’inserimento, all’interno dell’anzidetto comma terzo, anche dei “presidi sanitari” e delle “aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli”. Con l’atto di contestazione dell’infrazione, l’organo accertatore intima all’interessato l’ordine di allontanarsi immediatamente dal luogo. L’ordine di allontanamento di cui all’articolo 9 è rivolto per iscritto dall’organo accertatore ed in esso sono indicate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato, con la specificazione che lo stesso perde efficacia trascorse quarantotto ore dall’accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. 

 Gli articoli 9 e 10 del dl n. 14/2017 puniscono con una sanzione amministrativa pecuniaria le condotte che, in violazione dei divieti di stazionamento prescritti dalle competenti Autorità, impediscono l’accessibilità e la libera fruizione degli ambienti interni e pertinenziali insistenti nelle infrastrutture del trasporto pubblico. Il relativo procedimento sanzionatorio è governato dalla l. n. 689/1981. Gli organi deputati ad accertare e contestare la predetta violazione amministrativa sono quelli indicati dall’art. 13 della predetta l. n. 689 e cioè: personale delle forze di polizia, delle polizie locali, nonché gli altri soggetti muniti della qualifica di ufficiale ed agente di pg competenti, sulla base di specifiche normative, ad esercitare il controllo sull’osservanza delle disposizioni riguardanti i luoghi in argomento. Per l’illecito amministrativo in argomento è ammessa la facoltà di pagamento in misura ridotta (art. 16 l. n. 689/1981), quale forma immediata di estinzione dell’illecito amministrativo. Nel caso in cui tale ultima facoltà non venga esercitata

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11/06/2024