Antonio Bocelli* e Luigi Cardarello**

Arresto in flagranza e flagranza differita

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1. Concetto di flagranza
Lo stato di “flagranza” è un presupposto fondamentale affinché gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possano ricorrere al cd “arresto in flagranza di reato”, misura coercitiva temporanea limitativa della liberà personale che può essere adottata in casi eccezionali di necessità e urgenza.

Il nostro ordinamento prevede, agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale, due tipologie di arresto in caso di flagranza: l’arresto obbligatorio e l’arresto facoltativo. Quest’ultimo si differenzia dal primo in quanto la sua adozione è subordinata, necessariamente, al ricorso dei presupposti della “gravità del fatto” ovvero della “pericolosità del soggetto”. 

Lo stato di flagranza, come specificato dall’articolo 382 del codice di procedura penale, è definito, come la condizione di colui che “viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza”.

2. Tipologie di flagranza
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 382 cpp, la flagranza ricorre quando l’autore: 

viene colto nell’atto di commettere il reato;

subito dopo la commissione del reato, è immediatamente seguito dalla polizia giudiziaria, dalla parte offesa o da altre persone che hanno poi proceduto a fermarlo e ad arrestarlo;

è sorpreso con cose o tracce dalle quali appare in modo evidente che abbia commesso il reato immediatamente prima.

Nel primo caso si parla di “flagranza propria”, nel secondo di “flagranza impropria” o “quasi flagranza”.

Secondo la giurisprudenza, un rigoroso rispetto del principio di libertà, sancito dall’ art.13 della Costituzione, impone di interpretare il concetto di quasi flagranza in maniera restrittiva e rigorosa, intendendo quindi le parole “subito dopo il reato” come un “susseguirsi ininterrotto e concitato degli eventi tra la condotta illecita e l’arresto”.

Relativamente all’ipotesi “di inseguimento dell’autore” le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39131 del 2016, hanno precisato che non sussiste la condizione di quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato “non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti da parte della stessa”, bensì per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi. L’espressione “inseguire” e l’ulteriore requisito cronologico dell’immediatezza implicano la necessità della correlazione funzionale tra diretta percezione dell’azione delittuosa e la successiva privazione della libertà. A tal riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12767 del 2020, ha tuttavia precisato che “l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all’arresto”. 

Analogamente si è pronunciata anche la Cass. pen. con sentenza n. 6916/2012, secondo cui lo stato di quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all’arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità. 

Di questo avviso la pronuncia della Cass. pen. n. 20687/2017 che evidenzia come il requisito della sorpresa del “reo” con cose o tracce del reato richieda l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le “cose” o le “tracce” del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce.

Esistono però ipotesi di reato per le quali è ammesso, eccezionalmente, l’arresto pur in assenza di flagranza:

violazione da parte di persone sottoposte a una misura di prevenzione personale degli obblighi inerenti a tali misure o, addirittura, perpetrazione di reati da parte degli stessi; 

reati di reingresso illegale nel territorio dello Stato da parte di un soggetto clandestino già espulso;

delitto di evasione, nel qual caso è consentito anche il giudizio direttissimo, ma non l’applicazione della misura inframuraria, essendo tale reato punito con pena massima inferiore al limite di cui all’art. 275 comma 2 bis cpp, salvo che sia accertata l’inesistenza dei luoghi di assegnazione degli arresti domicil

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07/05/2024