a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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CASSAZIONE PENALE

Esecuzione – Applicazione della disciplina del reato continuato – Individuazione della “pena più grave inflitta” identificativa della “violazione più grave” – Criteri
Ai sensi dell’art. 187 disp. att. cpp, il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza.
(Sez. Unite – 16 febbraio 2024 n. 7029)

Esecuzione – Applicazione della disciplina del reato continuato – Reati giudicati separatamente con rito abbreviato tra i quali sia compreso uno punito con la pena dell’ergastolo – Inflizione, per tale reato, della pena di anni trenta di reclusione da parte del giudice della cognizione – Individuazione, da parte del giudice dell’esecuzione, della “pena più grave inflitta” identificativa della “violazione più grave” – Criteri
Ai sensi degli artt. 671 cpp. e 187 disp. att. cpp., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cpp (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato.
(Sez. Unite – 16 febbraio 2024 n. 7029)

Estorsione – Commessa con minaccia “sile

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07/05/2024