a cura di Federico Bevilacqua, Laura Bernardi, Valerio Coluccio

Violenza di genere e domestica

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Focus del Servizio centrale anticrimine

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1. Premessa
Il 9 dicembre 2023 è entrata in vigore la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 275 del 24 novembre 2023. La norma interviene nel delicato settore del contrasto alla violenza di genere e/o domestica, attraverso disposizioni atte a rafforzare la tutela delle vittime, potenziare la prevenzione e la repressione delle fenomenologie criminali in argomento e favorire al contempo la partecipazione dei relativi autori a percorsi di recupero. 

Più specificamente, la legge n. 168 del 2023 incide sul codice penale, sul codice di procedura penale, sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché su alcune leggi speciali, recando modifiche dirette a incrementare l’operatività e l’efficacia delle misure di prevenzione, potenziare le misure cautelari, anticipare la soglia della tutela penale e assicurare l’adeguata rapidità dei tempi d’intervento nei procedimenti che riguardano fatti di violenza domestica e/o di genere. 

2. Interventi in materia di misure di prevenzione personali
La legge n. 168/2023, agli articoli 1 e 2, prevede importanti novità in materia di misure di prevenzione personali, novellando l’articolo 3 del dl n. 93/2013, l’articolo 8 del dl n. 11/2009, gli articoli 4, 6, 8, 9 e 75bis del dlgs n. 159/2011, nonché configurando, agli articoli 1, 14 e 15, dei nuovi obblighi di comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza: il questore per l’applicazione delle misure di prevenzione e il prefetto per l’adozione di misure di vigilanza a tutela della persona offesa.

2.1 Modifiche all’ammonimento per violenza domestica
L’art. 1, comma 1 della legge in oggetto ha modificato l’art. 3 del dl n. 93/2013, che disciplina la misura di prevenzione dell’ammonimento per violenza domestica.

In primo luogo, all’art. 3, comma 1, è stata ampliata la tutela apprestata dall’ammonimento ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari e affettive.

Il riferimento è, in particolare, ai seguenti reati: lesione personale, previsto dall’art. 582, cp anche nelle ipotesi procedibili d’ufficio, richiamate dal comma 2; violenza privata, previsto dall’art. 610, cp; minaccia, previsto dall’art. 612, cp, nell’ipotesi “grave” o “aggravata” , disciplinata dal comma 2; atti persecutori, previsto dall’art. 612 bis, cp; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, previsto dall’art. 612 ter, cp; violazione di domicilio, previsto dall’art. 614, cp; danneggiamento, previsto dall’art. 635 cp. Tali fattispecie non erano contemplate nella precedente formulazione dell’art. 3 cit., che annoverava unicamente i reati di percosse (tuttora previsto) e lesione personale procedibile a querela della persona offesa.

Alcune specifiche considerazioni vanno rivolte, inoltre, all’introduzione dei reati di “atti persecutori” (art. 612 bis, cp) e “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (art. 612 ter, cp) tra le fattispecie-presupposto dell’ammonimento per violenza domestica.

Come noto, infatti, per il delitto di atti persecutori era già previsto l’ammonimento disciplinato dall’art. 8 del dl n. 11/2009, che è applicabile solo su istanza della persona offesa, fino a quando non è proposta querela. Inoltre, come si vedrà più avanti, tale ultima misura è stata a sua volta modificata dalla legge n. 168/2023, che ne ha esteso l’applicabilità al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all’art. 612 ter, cp.

A seguito della modifica normativa in esame, dunque, si deve ritenere che dinanzi a condotte inquadrabili negli artt. 612 bis o 612 ter, cp, che siano state realizzate “nell’ambito di violenza domestica” – come intesa dalla norma – il questore potrà adottare l’ammonimento per violenza domestica, che, a differenza di quello previsto dall’art. 8, dl n. 11/2009, è applicabile a prescindere dall’eventuale richiesta della persona offesa, e anche in presenza di querela.

L’operatività dell’ammonimento di cui all’art. 8 cit. resta certamente valida per tutti i casi di stalking o diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che risultino estranei all’ambito della violenza domestica.

D’altra parte, dinanzi a comportamenti riconducibili ai reati di cui agli artt. 612 bis o 612 ter, cp, qualora la persona offesa – non sporgendo querela – presenti un’apposita istanza di ammonimento ex art. 8, dl n. 11/2009, sarà comunque possibile adottare tale provvedimento; in tal caso, non sarà necessario che l’istruttoria dia conto della pur eventuale sussistenza di un ambito di violenza domestica, dal momento che essa, come noto, non costituisce requisito dell’ammonimento per stalking e revenge porn.

Per quanto riguarda la definizione normativa di violenza domestica, si evidenzia come anch’essa sia stata ampliata dalla novella legislativa. Più specificamente, accanto alla gravità o non episodicità degli atti descritti dalla norma, la commissione degli stessi in presenza di minorenni (c.d. “violenza assistita”) è stata prevista quale ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica.

Una ulteriore, importante novità introdotta dalla legge n. 168/2023 è costituita dal comma 5 ter dell’art. 3, che configura una specifica disciplina della revoca dell’ammonimento, (estesa anche alla fattispecie di cui all’art. 8, dl n. 11/2009). In particolare, la revoca può essere disposta su istanza del soggetto ammonito, non prima di 3 anni dall’emissione del provvedimento, valutata la partecipazione ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti.

Al riguardo, è utile ricordare che, ai sensi dell’art. 3, comma 5 bis, dl n. 93/2013, quando il questore procede all’ammonimento, informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo 5, dl n. 93/2013, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere. 

Da ultimo, al fine di potenziare l’ammonimento per violenza domestica e di armonizzarne la disciplina con quella dell’ammonimento per “atti persecutori”, sono state introdotte, anche per la fattispecie in esame, una specifica aggravante (art. 3, comma 5 quater) e la procedibilità d’ufficio (art. 3, comma 5 quinquies) – laddove non già prevista – per i reati-presupposto su indicati, qualora vengano commessi, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi dell’art. 3, dl n. 93/2013. La disposizione precisa che tali effetti penali, sostanziali e procedurali, si producono anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento.

2.2 Modifiche all’ammonimento per atti persecutori
L’art. 1, comma 3 della legge n. 168/2023 ha novellato l’art. 8 del dl n. 11/2009, che disciplina la misura di prevenzione dell’ammonimento per “atti persecutori”.

In primo luogo, come anticipato, l’ambito di applicabilità della misura di prevenzione è stato esteso all’ulteriore reato-presupposto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. “revenge porn”), di cui all’art. 612 ter, cp, introdotto nel codice penale dalla legge n. 69/2019. Tale norma punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate; ovvero, chiunque, dopo aver comunque ricevuto o acquisito le immagini o i video, pone in essere tali condotte al fine di recare nocumento alle stesse persone.

Inoltre, la legge di riforma è intervenuta a potenziare gli effetti penali, sostanziali e procedurali, già contemplati da questa fattispecie di ammonimento. In particolare, la nuova disposizione chiarisce esplicitamente che la specifica aggravante e la procedibilità d’ufficio previste per i reati-presupposto (a

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11/03/2024