a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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CASSAZIONE PENALE

Misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive – Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (cd. Daspo) – Aggravamento della sua durata ex art. 6, comma 5, l. n. 401 del 1989 – Necessità precedente Daspo amministrativo – Sussistenza – Sufficienza precedente Daspo giudiziario – Esclusione – Ragioni
La Terza Sezione penale, in tema di misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, ha affermato che, ai fini dell’aggravamento del divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (cd. Daspo) mediante aumento della sua durata, è necessario che sia stato in precedenza emesso, nei confronti del destinatario di tale provvedimento, un Daspo amministrativo di cui all’art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non essendo sufficiente che, a carico del predetto, sia stata precedentemente inflitta, in occasione di una sua condanna, la pena accessoria atipica del Daspo giudiziario, di cui all’art. 6, comma 7, legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che inducono a tale interpretazione, per un verso, il disposto dell’art. 6, comma 5, secondo periodo, legge n. 401 del 1989, che, nel disciplinare l’aggravamento, fa esplicito riferimento alle persone già destinatarie del Daspo amministrativo, con disposizione che, incidendo sulla libertà di locomozione, tutelata dall’art. 16 Cost., non è suscettibile di interpretazione analogica “in malam partem” e, per altro verso, la diversa natura giuridica e i diversi presupposti applicativi dei due istituti).
(III Sez. – 26 settembre 2023 n. 39131)

Tabulati telefonici – Dati di geolocalizzazione – Acquisizione da parte della polizia giudiziaria in assenza del decreto autorizzativo dell’Autorità giudiziaria – Utlizzabilità nel giudizio abbreviato – Esclusione
Non sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i dati di geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti in tabulati telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, in violazione dell’art. 132, comma 3, dlgs 30 giugno 2003, n. 196, in quanto prove lesive del diritto alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato e, pertanto, affette da inutilizzabilità patologica, non sanata dalla richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito alternativo.
(VI Sez. – 14 aprile 2023 n. 15836)
 

CORTE COSTITUZIONALE

Famiglia – Questione di legittimità costituzionale – Art. 291, comma 1, cc – Limite inderogabile rappresentato dalla differenza di età pari a 18 anni tra adottante e adottando – Irragionevolezza di una regola priva

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11/03/2024