Armando Albano

La legittima difesa domiciliare

CONDIVIDI

Profili d’interesse e compatibilità con la figura dell’operatore di polizia

ins 02-24

1. Evoluzione normativa della legittima difesa
La scriminante della “difesa legittima” era inizialmente disciplinata dal solo primo comma dell’art. 52 cp, il quale prevede che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”, riconducendosi l’assunto all’antico vim vi repellere licet riconosciuto, da sempre, in tutti gli ordinamenti, che trova il suo fondamento nello stesso diritto aggredito.

In questa sua originaria formulazione il Legislatore subordinava la liceità della condotta dell’agente al fatto che costui si fosse trovato a dover affrontare il pericolo attuale di un’offesa ingiusta verso un diritto proprio o altrui, costituendo tale condizione la situazione legittimante necessaria ad attribuire giuridica liceità all’azione di colui che opera in un contesto di legittima difesa.

L’aggressione ingiusta costituisce, pertanto, il primo presupposto affinché un individuo possa legittimamente difendersi da un soggetto attivo, necessariamente una persona, dovendo l’aggressione provenire, per potersi configurare la scriminante in parola, dalla condotta umana o da animali o cose appartenenti all’uomo e, pertanto, sottoposti alla sua vigilanza, mentre il soggetto passivo della medesima potrà essere non solo colui che si difende ma anche un terzo difeso da altri, parlandosi, in quest’ultima circostanza, del cosiddetto “soccorso difensivo”.

L’aggressione deve riguardare un diritto, da intendersi non solo il diritto soggettivo in senso stretto, ma qualsiasi interesse giuridicamente tutelato, dacché se ne deduce che la facoltà di difesa è esercitabile per la salvaguardia di tutti i beni indistintamente, inclusi i diritti patrimoniali.  

L’altro presupposto del “pericolo attuale” dell’offesa, ovvero la probabilità della lesione o di una maggiore lesione, richiede che esso sia incombente, cioè proveniente da una situazione che, ove non interrotta, sfocerebbe senz’altro nella lesione del diritto, cosicché la reazione costituisce l’unico mezzo per mettere al riparo il bene posto in pericolo. 

L’ingiustizia dell’offesa è da considerarsi quale offesa ingiustificata non jure, cioè “non giusta”, quando è priva del sostegno di qualsiasi norma che l’autorizzi – esercizio di un diritto, consenso dell’avente diritto, legittima difesa, uso legittimo delle armi – o la imponga – adempimento del dovere – ovvero che l’aggressione al diritto altrui non sia espressamente facoltizzata dall’ordinamento.

Quando sussistano tali presupposti, la reazione del soggetto aggredito sarà legittima ove essa appaia necessaria, inevitabile e proporzionata all’offesa subita, dove per “necessità di difendersi” sarà da intendersi l’alternativa tra reagire o subire, non potendocisi sottrarre al pericolo senza offendere l’aggressore, mentre la “inevitabilità altrimenti dell’offesa” o “costrizione” corrisponderà all’impossibilità oggettiva di far ricorso a una soluzione diversa e meno cruenta, di difendersi mediante una offesa meno grave di quella arrecata, occorrendo che l’agente non possa evitare l’offesa se non mediante quel fatto offensivo, sempre comunque rispettando una “proporzione tra difesa ed offesa”, che si avrà se il male inflitto all’aggressore sia inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male da questo minacciato.

Al fine di verificare la sussistenza della proporzionalità occorrerà effettuare un raffronto, in primis, tra l’offesa minacciata e quella arrecata, che potrà riguardare beni omogenei – vita contro vita, integrità fisica contro integrità fisica, ecc. – oppure beni eterogenei – vita contro integrità fisica, libertà sessuale, patrimonio, ecc. – dovendosi, pertanto, ricorrere ad un bilanciamento degli interessi in gioco, tenendo conto della gerarchia di valori espressa dal nostro ordinamento, in particolare dalla Costituzione, nonché dalla legge penale in base all’entità delle sanzioni previste, viepiù dalla Convenzione europea che, all’art. 2, legittima la privazione della vita solo alla necessità di respingere una violenza personale.

Il giudizio complessivo che ne verrà avrà, comunque, connotazioni relativistiche e qualitative, più che quantitative, poiché una reazione leggermente superiore all’aggressione, alla luce del brocardo adgreditus non habet staderam in manu, potrebbe risultare necessaria ad assicurare l’efficacia stessa della difesa, in quanto chi si difende non sempre è in grado di pienamente valutare il reale pericolo e gli effetti della propria reazione.

2. La legittima difesa domiciliare
All’inizio del nuovo millennio, tuttavia, il Legislatore, mosso dalla finalità di assicurare una più adeguata ed efficace salvaguardia della sicurezza individuale in contesti domiciliari, ha progressivamente apportato modifiche all’originaria formulazione della scriminante della legittima difesa, introducendo già con la legge 13 febbraio 2006, n. 59 due nuovi commi all’art. 52 cp, che hanno ampliato la facoltà di difesa di quanti venissero aggrediti nel proprio domicilio o in altri luoghi nei quali si svolgono attività di natura commerciale, professionale o imprenditoriale, implicanti profili di privatezza rispetto alle ingerenze altrui.

Ciò che ha sensibilmente contribuito a tale espansione della fattispecie scriminante è stata la crescita di episodi di brutali aggressioni compiute “in villa” o comunque in ambiti domestici che, quantunque motivate da un intento di arricchimento, erano trascese a tal punto sul piano dell’attacco alle persone da denotare uno sproporzionato sbilanciamento offensivo da parte dei loro autori.

Proprio l’evenienza della difesa esperita nei luoghi privati, magari in ore notturne, si è attestata nel tempo quale costante situazione in cui concedere eccezionalmente al privato di esercitare prerogative violente, affrancate tuttavia dalle pretese di accuratezza che si potrebbero invocare in operatori di polizia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, soprattutto in relazione alla valutazione del ricordato requisito della “proporzionalità” della reazione, del quale la giurisprudenza, divenuta nel tempo bersaglio di critiche per la lamentata tendenza dei giudici a riconoscere con troppa “prudenza” il beneficio della difesa a coloro che ne invocavano i presupposti, aveva spesso ignorato l’esigenza, avvertita soprattutto a livello sociale, di dare rilievo alla particolare condizione emotiva e di debolezza di colui che veniva aggredito nei luoghi privati, percorrendo nuove prospettive razionali disposte ad abbandonare una rigida logica di bilanciamento degli interessi in gioco, dando invece rilievo al particolare contesto personale ed emotivo in cui maturava l’ingiusta aggressione e il consequenziale conflitto fra i beni giuridici.

La richiamata legge n. 59/2006 ha così introdotto, accanto alla scriminante della legittima difesa comune disciplinata dal comma 1, una fattispecie di legittima difesa speciale o domiciliare, anche definita “allargata”, ampliando il testo della norma con la più estesa formulazione contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 52 cp, andando a stabilire che: “Nei casi previsti dall’art. 614 primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo ad offendere al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale e imprenditoriale”.

La direttrice politico-criminale che aveva mosso il Legislatore in questa prima importante modifica della fattispecie della legittima difesa si collegava alla “costernazione provocata dalla (supposta) parsimonia con la quale la scriminante sarebbe riconosciuta dai giudici penali”, lamentandosi la contrarietà al senso di giustizia della punizione di coloro che reagivano energicamente quando sorpresi da malintenzionati in momenti di vita intima o mentre svolgevano attività professionali, ovvero in una condizione di proverbiale debolezza, ignorando i giudici il particolare frangente di travaglio emotivo suscitato dall’ingiusta aggressione, così generandosi un clima di diffusa sfiducia verso la capacità dell’organo giudicante ad interpretare adeguatamente il bisogno di protezione dei cittadini sottoposti alle aggressioni più odiose.

L’essere sorpresi da intrusioni caratterizzate da profili di pervicace ostilità e portate in condizioni di tempo e di luogo in cui appariva difficile se non impossibile chiedere tempestivamente aiuto o trovare una via di fuga poteva, infatti, determinare nel soggetto agente uno stato di disorientamento psicologico, se non di vero e proprio panico, tale da portarlo a non essere in grado di controllare l’entità della propria reazione, quindi a non temperare le conseguenze dei propri atti.

Il requisito innovativo della nuova fattispecie appariva, quindi, la presunzione di esistenza della proporzionalità tra difesa ed offesa, quando la difesa avveniva nei limiti spaziali del domicilio e degli altri luoghi espressamente ricordati nel terzo comma della norma, sebbene, come attenta dottrina sosteneva dopo l’introduzione nel 2006 della legittima difesa domiciliare, quale “presunzione relativa”, anche alla luce dei lavori preparatori, poiché sarebbe spettato non più all’aggredito provare l’esistenza della proporzione, come accadeva per la legittima difesa comune disciplinata dal primo comma della norma, bensì alla pubblica accusa di dimostrare l’inesistenza tanto della proporzione reale, quanto della proporzione putativa ritenuta esistente dall’aggredito, tantomeno incolpevole.

La previsione, quindi, mirava a selezionare il novero delle situazioni meritevoli di un più favorevole riconoscimento della facoltà difensiva, dando rilievo alla condizione di debolezza in cui si sarebbe trovato il soggetto aggredito nel proprio domicilio o in uno dei luoghi in cui svolge un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, conferendo valore al suo stato di perturbatio animi.

Come appena osservato, ciò che rilevava in maniera decisiva era la possibilità, concessa dalla nuova figura, che potesse mancare il rapporto di rigorosa proporzione della difesa all’offesa minacciata, richiesto invece dal primo comma dell’art. 52, poiché semplicemente permetteva di prescindere dal concreto suo accertamento in quanto, radicando il conflitto al descritto particolare contesto spaziale dei luoghi domiciliari, commerciali, professionali e imprenditoriali, limitava direttamente l’ambito di configurabilità dell’eccesso difensivo. 

La riforma del 2006, che comunque prevedeva l’onere per l’interessato di allegare in giudizio i numerosi e particolari requisiti a cui era subordinato il godimento della nuova legittima difesa domiciliare – l’indebita intrusione dell’aggressore, la legittimità della disponibilità dell’arma, la situazione di pericolo attuale, di costrizione ad agire, di necessità di fare uso dell’arma, della mancata desistenza dell’aggressore e del pericolo di aggressione ad interessi personali – venne, tuttavia, successivamente vista come ancora non in grado di pienamente “sterilizzare i residui sussulti dei magistrati preoccupati di subordinare l’individuazione dei presupposti della fattispecie al riscontro di una pur minima corrispondenza di valore fra l’importanza dell’aggressione e gli effetti della difesa”, portando il Legislatore ad apportare una nuova importante modifica all’istituto, introdotta con la legge 26 aprile 2019, n. 36, finalizzata a rafforzare ulteriormente la presunzione di proporzionalità in ipotesi di legittima difesa domiciliare, dando formale rilievo al menzionato “grave turbamento emotivo” al fine di escludere l’imputazione di eccesso in circostanze di reazione nei predetti contesti domiciliari.

L’inserimento, infatti, dell’avverbio “sempre” nel secondo comma dell’art. 52 cp, così come nel suo nuovo quarto comma riguardante la scriminabilità della condotta reattiva verso intrusioni portate al “perimetro” del domicilio, associata all’ampliamento dell’istituto dell’eccesso colposo, con l’introduzione, sempre da parte della legge n. 36/2019, del secondo comma dell’art. 55 cp, che ha previsto la non punibilità dell’eccesso nella legittima difesa domiciliare, ha complessivamente attribuito valenza assoluta alla presunzione di proporzionalità già introdotta nel 2006 .

La nuova figura scriminante contenuta nel comma 4 dispone, infatti, che: “Nei casi di cui al secondo e terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o con minaccia d’uso di armi o altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o di più persone”.

Tale ulteriore fattispecie condivide con quella del secondo comma l’ipotesi dell’intrusione nel domicilio altrui o negli altri luoghi individuati nel terzo comma, differenziandosi da quella, tuttavia, per le precise modalità di accesso illegale elencate, ovvero con violenza fisica o minaccia di uso di armi o di mezzi di coazione fisica, condotta che genera automaticamente nel soggetto reagente la presunzione dell’esistenza della scriminante della legittima difesa domiciliare, cioè la presunzione della sussistenza di tutti i requisiti costitutivi della scriminante, quali la proporzione, l’attualità del pericolo, la necessità della difesa e l’inevitabilità altrimenti dell’offesa, che si daranno per esistenti nel caso in cui il tentativo d’intrusione nel “perimetro” domiciliare si sia palesato mediante violenza o minaccia di armi o di altri mezzi di coazione, prescindendo dalle modalità ed entità della successiva reazione, così introducendosi quella che attenta dottrina ha definito una situazione di “offesa legittima” .

Le condizioni di “costrizione” ad agire e di “necessità” dell’impiego di un mezzo difensivo vengono, nell’ipotesi dell’”intrusione” rappresentata nel quarto comma dell’art. 52 cp, considerate come “sempre” esistenti, con la conseguenza che risulterebbe consentito reagire energicamente anche ad aggressioni che manchino di mettere i

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

09/02/2024