a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

CONDIVIDI

CASSAZIONE CIVILE
Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada – Azione ex art. 292, comma 1, del dlgs n. 209 del 2005 – Natura speciale ed autonoma – Configurabilità – Fondamento – Atipicità del vincolo solidale – Conseguenze

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, hanno affermato che l’azione ex art. 292, comma 1, del dlgs. n. 209 del 2005, in quanto connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada nell’interesse di un terzo, in sostituzione del responsabile civile, va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né all’azione di regresso tra coobbligati solidali, né alla surrogazione pura nel diritto del danneggiato, che non consente, pertanto, di parificare la posizione dell’impresa designata, ed il diritto da questa esercitato nei confronti del danneggiante, alla posizione ed al diritto fatto valere dal danneggiato; ne consegue che l’impresa danneggiata può agire nei confronti del responsabile civile per il recupero dell’intero importo, che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili, non trovano applicazione gli artt. 1299 e 2055 cc, che va esclusa la competenza per materia del giudice di pace ex art. 7, comma 2, cpc, che sussiste la competenza territoriale del luogo del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, cc, che a tale azione trova applicazione la prescrizione decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.
(Sez. Unite – 7 luglio 2022 n. 21514)

CASSAZIONE PENALE
Rapporti giurisdizionali con Autorità straniere – Ordine europeo di indagine – Acquisizione all’estero della messaggistica criptata sulla piattaforma “SKY-ECC” – Utilizzabilità ex art. 234-bis cod. proc. pen. del dato acquisito – Esclusione – Ragioni – Conseguenze – Inquadramento giuridico dell’attività acquisitiva – Indicazione

La Sesta Sezione penale, in tema di ordine europeo di indagine, ha affermato che l’oggetto dell’acquisizione all’estero della messaggistica criptata sulla piattaforma SKY-ECC non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell’art. 234 bis cpp, sicché, in tale ipotesi, l’attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase “statica”, dev’essere inquadrata nelle disposizioni dettate in materia di perquisizione e sequestro

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

04/12/2023