a cura di Mauro Valeri

In nome della Legge

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CASSAZIONE CIVILE
Minori – Diniego di assenso al rilascio di passaporto a genitore avente prole minore – Decreto di autorizzazione del giudice tutelare – Reclamo – Decreto del tribunale – Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – Ammissibilità – Fondamento

Le Sezioni Unite civili – decidendo una questione di massima di particolare importanza – hanno affermato che sia il giudice tutelare, sia il tribunale (in sede di successivo reclamo), possono autorizzare o negare il rilascio del passaporto al genitore di prole minore valutando e decidendo se la limitazione del diritto alla libertà di circolazione del genitore suddetto sia necessaria in ragione della preminente salvaguardia dei diritti dei minori e, dunque, allo scopo di evitare che il genitore, espatriando, si sottragga ai propri doveri verso i figli; la statuizione relativa a tale autorizzazione implica una decisione su diritti contrapposti; la qualificazione del decreto che decide sul reclamo relativamente al rilascio del passaporto nei confronti di genitore di prole minore non è (e non può essere) quella di un semplice provvedimento di volontaria giurisdizione, perché non riguarda la semplice cura degli interessi in gioco, ma la definizione di un conflitto intersoggettivo nel profilo che inerisce alla tutela del diritto del minore a ricevere dai genitori l’adempimento degli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza anche morale (art. 147 cc) in contrapposizione col diritto del genitore di munirsi del titolo che gli consenta di esercitare la libertà garantita (salvi gli obblighi di legge) dall’art. 16 Cost.; ne deriva che il procedimento oppositorio del reclamo ha natura sostanzialmente contenziosa, anche se è disciplinato secondo il più duttile e sollecito modello del rito camerale: conseguentemente, il decreto finale ha valenza decisoria (insita nella natura del procedimento) e un ambito evidente di definitività (perché, in caso di rilascio dell’autorizzazione seguita dall’espatrio, il provvedimento – adottato o confermato in sede di reclamo – ha raggiunto anche il suo fine pratico ed è definitivo, non essendo altrimenti impugnabile, né destinato a essere assorbito in un provvedimento distinto a sua volta impugnabile, sostanzialmente formando un giudicato allo stato degli atti); la decisorietà e la definitività del decreto (nei significati sopra indicati) legittimano l’assoggettamento del decreto al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
(Sez. Unite – 24 luglio 2023 n. 22048)

CASSAZIONE PENALE
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11/10/2023