Giovanni Aliquò

Violenza domestica, di genere e sui minori

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Riforme e opportunità di prevenzione

ins 06-23

1. Le riforme del processo civile e penale
Con le leggi 27 settembre 2021 n. 134 e 26 novembre 2021, n. 206, il Parlamento ha delegato il Governo a emanare distinti decreti legislativi finalizzati a predisporre misure per l’efficienza, rispettivamente, del processo penale e di quello civile e altre misure ritenute urgenti per la razionalizzazione dei relativi procedimenti e di istituti connessi. Abbiamo già avuto modo di trattare di questi due provvedimenti su questa stessa Rivista, anticipando come, oltre alle norme d’immediata vigenza, sarebbe risultato d’interesse verificare in un momento successivo il contenuto delle disposizioni di attuazione. Il Governo ha attuato le deleghe ricevute dal Parlamento per il processo civile (nonché strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, diritti delle persone e delle famiglie e esecuzione forzata) con il dlgs 10 ottobre 2022, n. 149 (entrato in vigore il 18 ottobre 2022), e per il processo penale (nonché sistema sanzionatorio e giustizia riparativa) con il dlgs 10 ottobre 2022, n. 150 (entrato in vigore il 30/12/2022). 

Molteplici gli aspetti che meritano l’attenzione degli operatori del diritto, trattandosi di una riforma che, come abbiamo avuto modo di dire, ha un ampio respiro e che ha principalmente mirato a riscrivere regole sostanziali e processuali essenziali e, in larga misura, il sistema stesso dei processi e dell’esecuzione civile e penale, al fine di assicurarne la maggiore snellezza e rispondenza ai principi dell’ordinamento giuridico.

Qui vorremmo specificamente richiamare e approfondire alcune osservazioni che, in materia di violenza di genere e domestica, abbiamo già avuto modo di iniziare a compiere con riguardo all’attività di polizia, anche alla luce dell’attuazione delle due deleghe.

2. Particolare tenuità dell’offesa e reati del Codice rosso
Innanzitutto, torniamo a osservare come il legislatore sia stato particolarmente attento, ab initio, a escludere tassativamente le fattispecie di violenza di genere e domestica dal carattere di particolare tenuità dell’offesa, non consentendo l’applicazione dell’art. 131 bis cp (esclusione della pena per particolare tenuità del fatto) a tutte le condotte riconducibili alle fattispecie di cui alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, tanto se consumate o tanto se nella forma tentata. L’applicazione dell’istituto di favore del 131 bis cp resta, pertanto, preclusa per tutti i reati contemplati dal c.d. Codice rosso, ovvero: 1) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 cp, fattispecie non espressamente contemplata nelle esclusioni in quanto il suo minimo edittale, stabilito in tre anni, la sottrae all’applicazione dell’istituto); 2) costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558 bis); 3) violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609 bis, 609 ter e 609 octies cp); 4) atti sessuali con minorenne (articolo 609 quater cp); 5) corruzione di minorenne (articolo 609 quinquies cp); 6) atti persecutori (articolo 612 bis cp); 7) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612 ter cp); 8) lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 582 e 583 quinquies, aggravate ai sensi dell’articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma) .

3. Coordinamento civile-penale
L’art. 1, comma 23, della legge n. 206/2021 ha, poi previsto, tra i princìpi e criteri direttivi, che, in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere debbano essere assicurate, nell’ambito del processo civile, le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti. Per attuare tale principio l’articolo l’art. 6 del dlgs n. 149/2022 ha novellato l’art. 64 bis disp. att. cpp, al fine di assicurare un ancora maggiore coordinamento tra le autorità giudiziarie penali e civili nei procedimenti in cui possa emergere ogni forma di violenza domestica o di genere. Sono posti, in specie, a carico del Pubblico ministero penale particolari doveri d’informazione nei confronti del giudice civile, ogni qual volta egli proceda per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulti la pendenza di procedimenti civili relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell’unione civile o alla responsabilità genitoriale.

In tali casi il pubblico ministero penale deve darne notizia senza ritardo, al competente giudice del “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie” , che procede, trasmettendo copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine, purché non coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice. Allo stesso giudice deve essere, altresì, inviata, a cura della cancelleria, copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione.

Nel medesimo modo si provvede quando si procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con l

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07/06/2023