a cura di Mauro Valeri
In nome della legge
CASSAZIONE CIVILE
Terzo trasportato danneggiato dal sinistro stradale – Azione diretta ex art. 141 del dlgs n. 209 del 2005 – Natura – Presupposti – Coinvolgimento di almeno due veicoli – Necessità – Conseguenze – Unico veicolo coinvolto – Azione diretta ex art. 144 dlgs cit. –Configurabilità
Le Sezioni Unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in tema di tutela del terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale, hanno affermato che l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; che tale tutela presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile; che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, al trasportato danneggiato compete esclusivamente l’azione diretta prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
(Sez. Unite – 30 novembre 2022 n. 35318)
CASSAZIONE PENALE
Rimedio risarcitorio di cui all’art. 35 ter ord. pen. – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Determinazione della superficie minima pro capite intramuraria – Spazio occupato da letti singoli – Computabilità – Condizioni
La Prima Sezione penale, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall’art. 35ter ord. pen., ha affermato che, ai fini della determinazione della superficie minima pro capite di tre metri quadrati, da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione Edu, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu, non è computabile lo spazio occupato, oltre che, come già affermato dalle Sezioni Unite, dai letti a castello, anche dai letti singoli, ove questi siano ancorati al suolo.
(I Sez. – 11 maggio 2022 n. 18681)
Pene accessorie – Interdizione perpetua dai pubblici uffici – Rilevanza ai fini del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza –