a cura di Mauro Valeri

La P.G. e la documentazione della sua attività

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LA POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Funzioni
L’attività di polizia è svolta per assicurare un ordinato e tranquillo vivere sociale, per prevenire comportamenti che possano turbare l’ordine e la sicurezza pubblica (attività preventiva di polizia di sicurezza), nonché per reprimere le violazioni di norme penali, evitandone le ulteriori conseguenze (attività di polizia giudiziaria, svolta dopo la commissione di un fatto-reato). L’art. 55 cpp definisce le funzioni della polizia giudiziaria, svolte da ufficiali ed agenti di P.G. alla dipendenza funzionale e sotto la direzione dell’A.G. (art. 56 cpp), ferma restando la dipendenza organica dall’amministrazione di appartenenza, in attuazione dell’art. 109 Cost.  L’art. 326 cpp, come si è già detto, prevede che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgano, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. In tal senso, la polizia giudiziaria collabora con il pubblico ministero nelle indagini per l’accertamento dei reati. L’attività investigativa della P.G. e del P.M. è finalizzata all’acquisizione degli elementi che consentono a quest’ultimo di stabilire se deve richiedere al giudice di archiviare o di processare chi è accusato di aver commesso un determinato fatto-reato. Le funzioni di P.G. consistono in attività: 

  1. investigative; 
  2. informative; 
  3. assicurative; 
  4. esecutive. 

L’attività investigativa può essere d’iniziativa, disposta o delegata dall’A.G. (P.M. o giudice).

In merito all’obbligo della P.G. di eseguire le disposizioni del P.M., le norme di riferimento sono gli artt. 326 – 391 cpp. Per le disposizioni impartite dal giudice, invece, occorre far riferimento a diverse norme del codice di procedura penale (ad es. l’art. 131 riconosce al giudice la facoltà di richiedere l’intervento della P.G. o della forza pubblica, mentre l’art. 275 bis attribuisce al medesimo il potere di prescrivere il controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari mediante l’uso di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici in uso alla polizia giudiziaria, come i braccialetti elettronici).

Ai sensi dell’art. 55 cpp, la P.G. deve, anche di propria iniziativa: 

prendere notizia dei reati (v. art. 330 cpp). Si tratta di un’attività investigativa svolta d’iniziativa oppure mediante la formale ricezione di notizie di reato presentate dalle persone (querela – denuncia – referto – istanza). Le notizie di reato possono essere acquisite anche informalmente (es. notizie giornalistiche, fonti confidenziali, esposti, denunce anonime, ecc.); 

impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze. Tale funzione è svolta sia quando si interrompe l’attività criminosa nella fase del tentativo, sia quando il reato è già stato consumato e si deve evitare che si verifichino ulteriori conseguenze offensive. Si pensi, ad esempio, al dovere di impedire a chi tenti di uccidere un altro uomo di riuscire nel suo intento, di liberare il sequestrato o a quello d’impedire al ladro di vendere la refurtiva. Da ciò consegue il dovere della P.G. di svolgere immediatamente indagini d’iniziativa, nonché di eseguire le indagini disposte dal P.M., una volta assunta la direzione delle indagini (art. 348 cpp). Questa attività deve essere svolta nel rispetto della legge. In tal senso, la P.G. non può, al fine di aggravare la posizione degli autori del reato, temporeggiare nell’intervento per attendere l’effettiva consumazione della rapina, una volta avuta notizia su giorno, ora e luogo in cui essa verrà eseguita; 

ricercare gli autori del reato (e quanto altro utile alla ricostruzione del fatto, ai sensi dell’art. 348 c.1 cpp). Tale dovere è strettamente connesso all’attività investigativa della P.G., svolta attraverso gli strumenti tipici previsti dal codice (perquisizioni, intercettazioni, sequestri, atti urgenti, ecc.), e quelli atipici, non disciplinati dal codice (attività di osservazione, controllo, pedinamento, appostamento, riprese video o fotografiche in luogo pubblico, localizzazione mediante sistema di rilevamento satellitare, ecc.); 

assicurare le fonti di prova (v. artt. 349, 351 – 354 cpp). Si tratta di un’attività assicurativa: è nella fase delle indagini preliminari che occorre individuare ed assicurare le fonti di prova da produrre in dibattimento. La P.G. provvede a ricercare ed individuare le persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, a ricercare il corpo del reato, le cose e le tracce pertinenti al reato ed ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto; 

raccogliere quanto altro possa servire all’applicazione della legge. Si tratta di un’attività finalizzata all’individuazione degli elementi che permettono di stabilire la gravità del reato e la pericolosità del reo, le sue condizioni materiali, morali e di vita e quanto altro utile per la determinazione della pena da irrogare all’imputato (art. 133 cp). 

Si ricordi, inoltre, che la P.G. ha anche un dovere di informazione nei confronti dell’A.G. . La P.G. svolge, altresì, attività esecutiva, su richiesta dell’A.G. Infatti: provvede alle notifiche degli atti processuali (artt. 148 c.2 - per i procedimenti con detenuti per i delitti di cui all’art. 407 c.2 lett. a nn. 1, 3 e 4 cpp -, c.2 ter e 151 cpp), all’accompagnamento coattivo dell’imputato/indagato, dei testimoni, delle persone informate sui fatti, ecc. (artt. 132, 376, 377, 378 e 399 cpp); dà esecuzione alle misure cautelari (artt. 273 ss. cpp) ed agli ordini di carcerazione o di internamento (artt. 656 ss. cpp).

Le misure cautelari sono misure provvisorie ed eccezionali, limitative della libertà personale (misure cautelari personali) o della disponibilità di beni (misure cautelari reali) adottate dal giudice, di norma su richiesta del P.M. L’ordine di carcerazione è emesso nei confronti dell’imputato per l’esecuzione della pena detentiva inflitta dal giudice con la condanna passata in giudicato, mentre l’ordine d’internamento è emesso nei confronti di coloro che hanno commesso o che sono sospettati di aver commesso un reato, per effetto del quale sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva in quanto ritenuti socialmente pericolosi (artt. 312, 658 e 659 cpp).

1.1 Dipendenza gerarchica dai superiori e funzionale dall’A.G.
Le funzioni di P.G. sono svolte da appartenenti a diverse amministrazioni pubbliche (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo di Polizia Penitenziaria ed altri enti previsti dalla legge). Tali soggetti sono sottoposti ad un duplice rapporto di dipendenza: 

  1. di tipo gerarchico nei confronti dell’amministrazione di appartenenza; 
  2. di tipo funzionale nei confronti dell’A.G. (artt. 109 Cost. e 56 cpp). 

La subordinazione gerarchica comporta una piena dipendenza disciplinare, esecutiva ed amministrativa. I soggetti che espletano funzioni di P.G. burocraticamente ed amministrativamente dipendono dai loro superiori gerarchici ed espletano l’attività istituzionale prevista dalle leggi e dai regolamenti dell’amministrazione di appartenenza. L’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile, ad esempio, è comunque tenuto al rispetto dei doveri di subordinazione, all’adempimento degli incarichi assegnatigli dal proprio superiore gerarchico, al rispetto dell’orario di servizio ed a quanto altro previsto dal regolamento di servizio. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte sotto la dipendenza e la direzione dell’A.G. in generale e del P.M. in particolare (art. 56 cpp), al quale l’attuale sistema attribuisce il potere di impulso e direzione delle indagini (art. 327 cpp). Dalla direzione dell’indagine scaturisce, come naturale effetto, la diretta disponibilità della P.G. Dagli artt. 58 e 59 cpp discendono tre diversi gradi di disponibilità e di dipendenza funzionale della P.G. nei confronti della A.G., a seconda dell’organismo in cui è inquadrato il soggetto che svolge le funzioni di polizia giudiziaria. 

1.2 Sanzioni disciplinari
Il potere disciplinare che l’autorità giudiziaria può esercitare su ufficiali ed agenti di P.G. rappresenta la concreta dimostrazione del rapporto di dipendenza funzionale esistente. La potestà disciplinare sui componenti della polizia giudiziaria spetta al procuratore generale presso la Corte d’Appello, nel cui distretto l’appartenente alla polizia giudiziaria presta servizio, su segnalazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale. Tale potestà disciplinare è esercitata quando: 

  1. si omette di riferire, senza giustificato motivo, all’A.G. la notizia di reato nei termini indicati dall’art. 347 cpp (art. 16 disp. att. cpp); 
  2. si omette o si ritarda, senza giustificato motivo, l’esecuzione di un ordine (art.16 disp. att. cpp); 
  3. si esegue solo in parte o negligentemente un ordine, senza giustificato motivo (art.16 disp. att. cpp); 
  4. si viola ogni altra disposizione di legge relativa alle funzioni di P.G. (art.16 disp. att. cpp); 
  5. si viola l’obbligo del segreto d’ufficio o di pubblicazione (artt. 114 e 369 cpp); 
  6. si danno consigli sulla scelta del difensore (art. 25 disp. att. cpp). Ufficiali o agenti di P.G. possono, inoltre, rispondere disciplinarmente nei confronti della amministrazione di appartenenza, per condotte diverse da quelle indicate dalle norme di attuazione del codice di procedura penale, poste in essere nell’espletamento delle funzioni di P.G.

2. Ufficiali e Agenti di P.G
L’art. 56 cpp stabilisce che le funzioni di P.G. sono svolte, alla dipendenza e sotto la direzione dell’A.G.: 

  1. dai servizi di P.G.; 
  2. dalle sezioni di P.G.; 
  3. dagli ufficiali e dagli agenti di P.G appartenenti ad altri organi obbligati per legge a svolgere indagini a seguito di una notizia di reato. 

L’art. 55 c.3 cpp specifica che le funzioni di P.G. indicate nella norma sono svolte da ufficiali ed agenti di P.G. La distinzione tra ufficiali ed agenti di P.G. rileva sia con riguardo all’organizzazione interna alla struttura presso cui operano, sia in ordine alla competenza nel compimento di atti di polizia giudiziaria. In ordine a quest’ultimo aspetto occorre precisare che gli ufficiali di P.G., in considerazione della elevata professionalità che si richiede a coloro che rivestono tale qualifica, possono compiere: 

  1. qualsiasi atto di P.G. previsto dal codice di rito e dalle leggi speciali; 
  2. in caso di urgenza o su delega del P.M., anche atti specificatamente propri del P.M. (si pensi ad es. all’interrogatorio delegato ed al sequestro preventivo ex art. 321 cpp). 

Gli agenti di P.G., al contrario, possono compiere: 

  • solo determinati atti, alcuni dei quali solo in assenza dell’ufficiale di P.G. e solo in caso di necessità ed urgenza (si pensi ad es. alle perquisizioni ed ai sequestri ex artt. 352 e 354 cpp). 

In tal senso, gli ufficiali di P.G. hanno potere direttivo e di coordinamento sugli agenti di P.G. L’elenco di coloro che rivestono la qualifica di ufficiale ed agente di P.G. è contenuto nell’art. 57 cpp. 

Per la Polizia di Stato sono ufficiali di P.G.: 

  1. funzionari (da vice commissario a primo dirigente, escluso il primo dirigente che svolge funzioni vicarie; art. 2 c.3 dpr 334/2000);
  2. appartenenti al ruolo ispettori; 
  3. appartenenti al ruolo sovrintendenti. 

Per la Polizia di Stato sono agenti di P.G.: 

  • appartenenti al ruolo assistenti ed agenti. 

La qualifica di ufficiale ed agente di P.G. è riconosciuta anche al personale appartenente al ruolo professionale e tecnico-scientifico della Polizia di Stato,

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11/10/2022