a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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CASSAZIONE CIVILE

Protezione internazionale – Protezione umanitaria – Integrazione sociale nel Paese di accoglienza – Valutazione comparativa con la situazione del richiedente nel Paese d’origine – Criteri – Rimpatrio nel Paese d’ origine – Compromissione della vita privata e familiare ex art. 8 Cedu – Rilevanza
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto:
- In base alla normativa del Testo unico sull’immigrazione, anteriore alle modifiche introdotte dal dl n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto socia-le italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione Edu, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 del Testo unico sull’immigrazione, per riconoscere il permesso di soggiorno.
(Sez. Unite – 9 settembre 2021 n. 24413)

CASSAZIONE PENALE

Delitti – Falsità in atti – Falsità ideologica – Omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare – Rilevanza – Ragioni
Integra il delitto di cui all’art. 7, dl 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare (nella specie, un figlio), quale causa di riduzione del beneficio del cosiddetto reddito di cittadinanza perché incidente sulla composizione del nucleo familiare, parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica.
(Sez. III – 14 gennaio 2022 n. 1351)

Circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa” – Cri

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12/05/2022