Giovanni Aliquò*

Riforma del processo penale e pubblica sicurezza

CONDIVIDI

ins 12-21

1 Premessa
Il 19 ottobre è entrata in vigore la legge 27 settembre 2021 n. 134 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”. Il relativo disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 13 marzo 2020, ha subito, nel corso dell’esame parlamentare, rilevanti e significative modifiche al testo originario, anche in conseguenza di successivi emendamenti (cosiddetta “Riforma Cartabia”, dal nome del ministro della Giustizia che ne ha promosso le richiamate modifiche). Gli emendamenti governativi – esaminati dalle competenti Commissioni parlamentari e definitivamente approvati in forma di legge con voti di fiducia tanto alla Camera che al Senato – sono scaturiti dai lavori di una Commissione di studio, istituita dal citato ministro, che è stata presieduta da Giorgio Lattanzi, presidente emerito della Corte costituzionale e della Scuola superiore della magistratura (cosiddetta Commissione Lattanzi). L’obiettivo della riforma è quello di assicurare maggiore velocità ed efficienza al processo penale, con una più efficace risposta giudiziaria, nel rispetto delle garanzie difensive. La durata media del processo penale, nel nostro Paese, ha raggiunto limiti patologici, come spesso rilevato anche in occasione delle cerimonie di apertura degli anni giudiziari e, benché negli ultimi anni si sia assistito a miglioramenti, si è ancora lontani da una durata ragionevole. L’eccessiva durata dei giudizi penali rappresenta una violazione di principi costituzionali e convenzionali, producendo la sostanziale frustrazione del principio di presunzione di innocenza dell’imputato e delle stesse esigenze di protezione e giustizia della vittima. 

Il provvedimento, dopo il passaggio parlamentare, si compone di due soli articoli (in origine erano 18, contenuti in quattro distinti capi), che si suddividono, rispettivamente, il primo in ventotto e il secondo in ventiquattro commi. Nel primo dei due articoli sono contenute le deleghe al Governo per adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e dell’ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo in parola, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e criteri direttivi previsti nel medesimo articolo.

Nel secondo articolo sono, invece, contenute disposizioni, immediatamente vigenti, che toccano il regime della prescrizione, la durata massima dei giudizi di impugnazione (e il nuovo regime di “improcedibilità”), le modalità di identificazione dello straniero nel processo, le garanzie difensive, la tutela delle vittime del reato, l’Istituzione di un Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto del ministro e la previsione, anche al fine della piena digitalizzazione del processo civile e penale, di un Piano per la transizione digitale dell’amministrazione della giustizia, approvato dal ministro della Giustizia, di concerto con il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale e con quello per la Pubblica amministrazione.

Scopo di questa prima riflessione è quello di offrire al lettore, in un quadro sinottico, alcuni elementi sulle modifiche più significative introdotte dalla novella, con un focus specifico su quelle che più direttamente incidono (o, con riguardo al contenuto della delega, potrebbero incidere) sulle attività e i servizi degli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza e degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

2 Amministrazione della ps e compiti operativi di polizia
Benché la riforma si prefigga obiettivi di davvero ampio respiro, tendenti a velocizzare il processo penale, a rendere più forti le garanzie tanto per le vittime quanto per gli imputati e ad assicurare che l’impianto normativo, nel suo complesso, soddisfi l’interesse fondamentale della semplificazione, razionalizzazione e speditezza dei relativi procedimenti, v’è da osservare come, da un punto di vista formale, le norme approvate non sembrano volere incidere in modo diretto e altrettanto significativo anche sulle indagini e sul ruolo della polizia giudiziaria. In effetti, le uniche due previsioni che riguardino esplicitamente la polizia giudiziaria sono quelle di cui:

- all’articolo 1, comma 7, lett. b), ove tra i criteri di delega, premesso che devono essere acquisiti agli atti del procedimento elementi idonei a dare certezza del fatto che l’imputato è “a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole”, si prevede, per garantire tale conoscenza (compresa quella della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza), che per la notificazione dell’atto introduttivo del processo l’autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;

- all’articolo 2, commi 7, 8, 9 e 10, ove, modificandosi rispettivamente gli articoli 66, comma 2, 349, comma 2, e 431, comma 1, lett. g) del codice di procedura penale, nonché l’articolo 110, comma 1, delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, si aggiungono disposizioni – che sono immediatamente vigenti – sull’obbligatorietà di rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici e altri accertamenti sull’identità nei confronti delle persone indagate che siano apolidi, delle quali è ignota la cittadinanza, che siano cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea ovvero cittadini di uno Stato membro dell’Ue privi del codice fiscale o che siano o siano state titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Ue. Si stabilisce, altresì, l’obbligo di trasmissione al pubblico ministero di copia del cartellino fotodattiloscopico e di comunicazione del codice univoco identificativo della persona (Cui).

L’articolo 2 prevede ben più ampi e immediati riflessi sulle attività di polizia giudiziaria ed è auspicabile che, con riguardo agli interventi organizzativi e di digitalizzazione del processo che il Governo è delegato a compiere dall’articolo 1 della legge, tale attenzione possa trovare ancor più razionale spazio nelle norme delegate.

2.1 Tutela delle vittime e ruolo del questore
In tal senso, con riguardo agli aspetti che più direttamente potranno riguardare i rapporti tra Amministrazione di pubblica sicurezza e Amministrazione della giustizia, conforta osservare che, integrando l’originaria previsione, l’articolo 1, comma 2, ora preveda che gli schemi dei decreti legislativi attuativi siano adottati, su proposta del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Interno. 

A tal fine, risulterà d’indubbia utilità la leva “ad ampio spettro” offerta dal successivo comma 3, ove si prevede che, nell’adozione dei decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni delegate, il Governo possa intervenire “…modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi”.

 L’articolo 2 della legge, ai commi 11 e 13, amplia, direttamente o indirettamente, le responsabilità della polizia giudiziaria con riguard

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

16/12/2021