a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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CASSAZIONE PENALE

Abuso di ufficio – Nuova formulazione dell’art. 323 cp ad opera dell’art. 23, dl 16 luglio 2020 – Violazione norme regolamentari – Rilevanza – Condizioni
Anche a seguito della riformulazione del reato di abuso di ufficio ad opera dell’art. 23, dl 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020, n. 120, ai fini della integrazione del reato, la violazione di norme contenute in regolamenti può rilevare nel caso in cui esse, operando quali norme interposte, si risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria e purché questa sia conforme ai canoni della tipicità e tassatività propri del precetto penale.
(Sez. VI – 8 settembre 2021 n. 33240)

Reato commesso nel territorio dello Stato – Cittadino soggetto all’ordinamento canonico – Condanna adottata da organo diocesano – Procedimento penale – Principio del ne bis in idem – Violazione – Esclusione
In tema di rapporti tra ordinamenti giurisdizionali, la Terza Sezione ha affermato che un cittadino soggetto anche alla giurisdizione ecclesiastica della Santa Sede, giudicato in sede canonica per un reato commesso nel territorio nazionale, può essere sottoposto a giudizio in Italia per lo stesso fatto, non sussistendo la violazione del principio del ne bis in idem, compreso quello regolato dall’art. 4 del protocollo n. 7 della convenzione Edu, non applicabile nei casi di duplice procedimento in due Stati diversi.
(Sez. III – 17 settembre 2021 n. 34576)

Prevenzione infortuni – Aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni su lavoro – Configurabilità – Presupposti – Fattispecie
Ai fini della integrazione della circostanza aggravante del “fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” di cui agli artt. 589, secondo comma, e 590, terzo comma, cp, occorre la violazione di una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l’evento sia concretizzazione di tale rischio che la regola cautelare violata era volta ad eliminare, non essendo all’uopo sufficiente che l’evento si verifichi in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità della circostanza aggravante in questione in relazione ai reati di omicidio colposo ascritti, quali datori di lavoro, ad esponenti di Trenitalia spa e di Ferrovie dello Stato spa, per le morti di soggetti estranei all’organizzazione di impresa, causate dall’incendio derivato dal deragliamento e successivo rib

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16/12/2021