a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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Cassazione civile

 

Aule di scuole pubbliche – Affissione del crocefisso – “Ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi – Necessità – Docente di scuola pubblica – Rimozione del crocefisso prima dell’inizio delle lezioni – Contrasto con deliberazione dell’assemblea degli studenti e disposizione del Dirigente scolastico – Punibilità della condotta – Esclusione – Discriminazione indiretta sul luogo di lavoro fondata sul credo religioso – Configurabilità – Esclusione

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

– In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocefisso.

– L’art. 118 del rd n. 965 del 1924, che comprende il crocefisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocefisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi.

– È illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, di vedere esposto il crocefisso nella loro aula, non cerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.

– L’illegittimità della circolare determina l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per aver egli, contravvenendo all’ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocefisso dalla parte dell’aula all’inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.

– Tale circolare, peraltro, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocefisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l’esercizio della 

 

funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.

(Sez. Unite – 9 settembre 2021 n. 24414)

 

Cassazione penale

 

Mandato di arresto europeo – Sentenza definitiva di rifiuto – Nuova domanda a seguito della modifica della normativa interna – Accoglimento – Violazione del “ne bis in diem” – Esclusione – Fattispecie

In tema di mandato di arresto europeo, la Sesta Sezione penale ha affermato che, in applicaz

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12/11/2021