a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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CASSAZIONE PENALE

Principio di specialità – Estradizione dall’estero – Reato punibile con l’ergastolo – Estradizione concessa sul presupposto della non irrogabilità dell’ergastolo – Applicabilità della condizione – Effetti – Riferibilità solo alla pena oggetto di condizione – Altra pena dell’ergastolo irrogata con condanna per la cui esecuzione sia stato emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato – Estensione della condizione – Esclusione

Le Sezioni Unite hanno affermato che la commutazione dell’ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell’estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell’ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell’ergastolo – oggetto di un cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato.
(Sez. Unite – 3 agosto 2021 n. 30305)

 

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto – Sentenza di inammissibilità–Motivazione riferibile a una decisione di rigetto – Errore percettivo – Esclusione – Ragioni 

Non è configurabile un errore percettivo, sindacabile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall’art. 625 bis cpp, nel caso in cui la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso con una pronuncia che, trattando comunque profili di merito, possa essere nel contenuto riferibile ad un giudizio di rigetto, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, riconducibile al più, eventualmente, ad un errore di diritto.
(Sez. III – 12 novembre 2020 n. 31754)

 

Cassazione civile

Separazione consensuale e divorzio congiunto – Accordo dei coniugi comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari – Ammissibilità – Condizioni

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto: le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 cc e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispet

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11/10/2021