a cura di Mauro Valeri
in nome della Legge
CASSAZIONE PENALE
Fraudolenta distruzione della cosa propria – Documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione – Falsificazione – Falsità materiale ed ideologica – Rilevanza – Ragioni
In tema di frode assicurativa, la II Sezione ha affermato che la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dall’art. 642 cp, può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica poiché la norma, a differenza di quelle in tema di reati di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità.
(Sez. II – 10 marzo 2021 n.9553)
Causa di non punibilità ex art. 384 cp – Estensione ai rapporti di convivenza di fatto – Ammissibilità – Ragioni
L’art. 384, primo comma, cp, in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
(Sez. Unite – 17 marzo 2021 n.10381)
Ricorso per cassazione – Motivi nuovi – Trasmissione a mezzo pec – Inammissibilità – Disciplina emergenziale di cui all’art. 24, comma 4, dl n. 137 del 2020 – Deroga alle previsioni del codice di rito e del dl n. 193 del 2009 – Esclusione – Conseguenze
In tema di ricorso per cassazione, la I Sezione ha affermato che le previsioni introdotte dall’art. 24, comma 4, dl 28 ottobre 2020, n. 137, non hanno natura derogatoria rispetto alle disposizioni del codice di rito, del dl n. 193 del 2009, convertito dalla legge n. 24 del 2010, nonché del regolamento delegato di cui al dm n. 44 del 2011, sicché:
sono inammissibili i motivi nuovi ex artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cpp trasmessi mediante pec, in considerazione della natura tassativa delle modalità di presentazione delle impugnazioni;
l’eventuale individuazione, attraverso norme tecniche, delle caratteristiche specifiche relative ai formati degli atti trasmissibili via pec e dell’indirizzo elettronico abilitato alla loro ricezione non vale comunque ad attribuire efficacia al deposito telematico degli atti relativi alle impugnazioni, in difetto di emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 35 del dm n. 44 del 2011, chiamati ad abilitare l’uso della firma digitale in modo da assicurare la provenienza certa dell’atto dal soggetto