a cura di Mauro Valeri
In nome della legge
CASSAZIONE PENALE
Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Spazio individuale minimo intramurario – Modalità di computo – Indicazione – Fattori compensativi – Rilevanza – Condizioni
Le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto:
- nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della CEDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello;
- i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono nella valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all’istanza presentata ai sensi dell’art. 35 ter ord. pen.
(Sez. Unite – 19 febbraio 2021 n.6551)
Giudice dell’udienza preliminare – Ricusazione - Conseguenze – Decreto che dispone il giudizio – Nullità – Atti anteriormente compiuti – Efficacia dichiarata nell’ordinanza di accoglimento della ricusazione – Impugnazione – Ammissibilità
Le Sezioni Unite hanno affermato che:
- in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del giudice dell’udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio – emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione – non conserva efficacia ed è affetto da nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a, cpp; l’ordinanza che decide sul merito ai sensi dell’art. 41, comma 3, cpp, provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci e contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia sulla conservazione della efficacia degli atti, ricorso per cassazione nelle forme dell’art. 611 cpp.
(Sez. Unite – 23 dicembre 2020 n.37207)
Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni –