Antonio Magno*
Immigrazione e sicurezza
Le principali novità introdotte dal decreto legge 130/2020
N
oto come “decreto immigrazione”, il provvedimento ha previsto una serie di rilevanti novità riformando e, per lo più, abrogando le modifiche introdotte dai cosiddetti “decreti sicurezza”, pur mantenendone alcuni profili.
I sedici articoli del decreto modificano:
la condizione giuridica dello straniero;
le procedure di protezione internazionale, creando un nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione”;
il quadro dei divieti e dei limiti di navigazione per le imbarcazioni delle Ong;
alcuni articoli del codice penale.
Condizione giuridica dello straniero
Sei dei sedici articoli di cui si compone il decreto legge intervengono in materia di immigrazione apportando modifiche al dlgs 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico in materia di immigrazione) al dlgs 18 luglio 2015, n. 142 (attuazione della direttiva 2013/33/Ue sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/Ue, sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.) e al dlgs 28 gennaio 2008, n. 25 (attuazione della direttiva 2005/85/Ce sulle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato). Sono state estese le categorie di soggetti che possono avvantaggiarsi di permessi di soggiorno per protezione speciale. In particolare, la nuova normativa prevede che non sia ammesso il respingimento, l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a torture o trattamenti inumani e degradanti (art. 3 Cedu) nel Paese d’origine ma anche nei casi in cui l’allontanamento dello straniero comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (art. 8 Cedu), a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica. Vi è quindi un bilanciamento dei diversi interessi, tenendo conto dell’oggettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale, della durata del soggiorno in Italia e dell’esistenza di legami familiari, sociali e culturali con il proprio Paese di origine. Inoltre, la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata ampliata da 1 a 2 anni. Il decreto è inoltre intervenuto ampliando il numero dei permessi di soggiorno per i quali è possibile chiedere la conversione in “permesso per lavoro subordinato”. Oltre al permesso per motivi di studio, sono state aggiunte le nuove ipotesi permesso per protezione speciale, calamità, residenza elettiva, sport, attività artistica, motivi religiosi, attesa cittadinanza, e assistenza minori.
I criteri di concessione del permesso di soggiorno per calamità naturale sono variati non essendo più necessario lo stato di calamità “eccezionale e conti