Armando Albano
Diffusione di immagini di persone coinvolte in attività di polizia (1^ parte)
1. Le fonti giuridiche
La delicata materia riguardante la possibile diffusione di immagini e dati personali di persone coinvolte in attività di polizia presenta aspetti di particolare complessità, in riferimento alla pluralità di fonti giuridiche essa regolanti, stratificatesi nel tempo, nonché alla corposa giurisprudenza che negli anni ha affrontato casi di specie. Opportuno punto di partenza in materia, per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, è la Circolare del ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 0008716 del 26 giugno 2018, avente ad oggetto “Diffusione di immagine di persone coinvolte in attività di Polizia”, nella quale, nel richiamarsi l’attenzione alle precise disposizioni volte a tutelare la riservatezza e la dignità di persone coinvolte in attività di polizia, contemperandole con esigenze di giustizia, di prevenzione e di deterrenza del crimine, si sottolinea come il Garante per la protezione dei dati personali abbia più volte avuto modo di affermare che la “diffusione di foto segnaletiche, non giustificata da comprovate necessità di giustizia e di polizia, costituisce un trattamento illecito di dati personali”. La circolare ministeriale in parola, rimarcando come il pregiudizio derivante da tale prassi degli uffici di polizia viene aggravato dalla diffusione delle fotografie nel Web che determina, mediante l’associazione di ciascuna immagine al nominativo della persona ritratta (cd. “taggatura”), una sorta di “schedatura permanente”, raccomanda la necessità della scrupolosa osservanza di tali disposizioni dettate nella specifica materia. L’analisi del contenuto della predetta circolare richiede, pertanto, un accurato approfondimento dottrinale e giurisprudenziale delle principali definizioni ed istituti normativi in essa richiamati, alla luce delle responsabilità penali, civili ed amministrative in cui si incorre nell’eventualità dell’inosservanza delle norme regolanti la materia. Di interesse e rilievo, ab initio, è la disposizione dell’art. 57 del dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni – “Codice in materia di protezione dati personali” o c.d. “Codice della Privacy” – rubricata “Disposizioni di attuazione”, che al 1° comma prevede:
“Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro della Giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’art. 53 dal Centro elaborazione dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987 e successive modificazioni”.
A tale normativa è stata data attuazione con il “Decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 – Regolamento a norma dell’art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”.
L’art. 3 del decreto, rubricato “Finalità dei trattamenti”, individua, infatti, la nozione di “finalità di polizia”, precisando come “I trattamenti di dati personali si intendono effettuati per le finalità di polizia, ai sensi dell’art. 53 del Codice (della privacy), quando sono direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati”.
Essenziale, per l’esegesi della materia in trattazione, è l’art. 14 della medesima fonte normativa, rubricato “Diffusione dei dati e delle immagini personali”, il quale precisa, invece, i margini concessi nella diffusione di fotografie e di altri dati personali sensibili, prevedendo al primo comma che:
“La diffusione di dati personali è consentita quando è necessaria per le finalità di polizia di cui all’art. 3, fermo restando l’obbligo del segreto di cui all’art. 329 del codice di procedura penale e fatti salvi i divieti previsti da altre disposizioni di legge o di regolamento; essa è comunque effettuata nel rispetto della dignità della persona”, mentre al secondo comma dispone: “la diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa e comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona”.
L’analisi del dettato di tale norma consente da subito di individuare, nel predetto secondo comma, la precisa fonte normativa di riferimento della Circolare del ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 0008716 del 26 giugno 2018, da cui si è partiti nella presente esegesi, nel suo testuale richiamo alle “comprovate necessità di giustizia e di polizia” che devono giustificare la diffusione di foto segnaletiche. Il secondo comma dell’art. 14 aggiunge che la diffusione di immagini personali, contro la volontà della persona interessata e non necessaria per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica, dovrà comunque essere effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.
Il principale aspetto da sviluppare e dipanare è quale sia l’autorità legittimata a decidere sulla sussistenza delle richieste “comprovate necessità di giustizia e di polizia”.
Uno spunto in tal senso proviene proprio dalla accorta lettura del primo comma del citato art. 14 del dpr 15 gennaio 2018, n. 15, in cui si richiama espressamente il contenuto dell’art. 329 del codice di procedura penale, rubricato “Obbligo del segreto”, in cui al 1° comma si dispone che:
“Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza…”, aggiungendo al 2° comma che “Quando necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’art. 114 cpp, consentire con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero”.
La lettura dell’ art. 114 del codice di procedura penale, rubricato “Divieto di pubblicazione di atti e di immagini”, evidenzia, al 1° comma, che:
“È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto”, mentre il 6° comma bis dispone che “È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”.
Tali due ultime fonti normative vanno pertanto affrontate, al fine di determinare le conseguenze sanzionatorie dovute alla loro violazione da parte di un appartenente alle forze di polizia, in combinato disposto con la fattispecie penale “propria” prevista dall’art. 326 del codice penale, rubricato “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”, il quale al 1° comma dispone che:
“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”, mentre al 2° comma si prevede che “Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno”.
Al riguardo, di interesse è anche la fattispecie penale delittuosa comune disciplinata dall’