a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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Cassazione penale

Notificazioni all’imputato detenuto – Elezione o dichiarazione di domicilio – Obbligo di notificazione presso il luogo di detenzione – Sussistenza – Notifica al domicilio dichiarato o eletto – Conseguenze – Nullità a regime intermedio
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto:

- Le notificazioni all’imputato detenuto, anche nel caso in cui abbia eletto o dichiarato domicilio, devono sempre essere eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all’art. 156, comma 1, cpp, mediante consegna di copia alla persona;

- la notifica all’imputato detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cpp.
(Sez. Unite – 23 aprile 2020 n. 12778)

 

Reti contro l’economia pubblica – Reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia – Condotta – Compimento di atti concorrenziali connotati da violenza o minaccia, idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente – Necessità – Sussistenza
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513 bis cp, è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente.
(Sez. Unite – 28 aprile 2020 n. 13178)

 

Verifica – Natura dinamica del controllo – Significato – Indicazione – Reato transnazionale commesso dallo straniero integralmente all’estero – Applicazione dell’art. 7, comma primo, n. 5 cp e della Convenzione Onu di Palermo in tema di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale – Esclusione – Ragioni
In tema di giurisdizione la Prima Sezione ha affermato che:

Il principio per cui il giudice deve controllare costantemente, per tutto il corso del processo, se i fatti che formano il contenuto dell’imputazione rientrino nell’ambito della propria giurisdizione (cd. “carattere dinamico” della verifica della giurisdizione) non va inteso nel senso di ritenere possibile il completamento di una obiettiva “precarietà dimostrativa” degli elementi di fatto da cui inferire, nel momento iniziale della procedura, l’esistenza della giurisdizione medesima essendo, comunque, necessario che anche nella fase prodromica delle indagini preliminari vi sia certezza in ordine al potere dell’autorità giudiziaria di pr

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10/11/2020