Carmelo Nicola Alioto*

La particolare tenuità nei reati contro il pubblico ufficiale

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Considerazioni sui casi dove questa è esclusa

lexdecr 10-20

L’art. 131 bis, comma 2, ultimo periodo, cp prevede che: “L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità (…) nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”. L’introduzione della deroga alla tenuità del fatto per i reati nei confronti di un pubblico ufficiale è stata una scelta di “politica criminale” a seguito di una volontà espressa durante i lavori parlamentari. Invero, l’applicazione dell’art. 131 bis cp ai reati contro il p.u. mortificherebbe il carattere permanente della funzione a cui sono deputati agli agenti e gli ufficiali di polizia. Prima fra tutte la norma di cui all’art. 55, comma 1, del cpp ove espressamente indica le funzioni della polizia giudiziaria: “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia di reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”. L’attività di polizia in genere non è deputata soltanto alla repressione, ma anche alla prevenzione dei reati. In tal senso ci soccorre l’art. 24 della l. 121 del 1981 nella parte in cui dispone l’obbligo per determinate categorie di soggetti, tra cui vi rientra anche l’agente di polizia, dell’attività di vigilanza delle leggi e dell’attività di prevenzione. Anche l’art. 40, comma 2, del cp prevede il reato di omissione impropria al fine di stigmatizzare condotte omissive di determinati soggetti che, pertanto, assumono la veste di garanti. L’interpretazione sistematica delle anzidette disposizioni fa emergere proprio come sia univoco l’esercizio concreto delle funzioni e il carattere permanente delle stesse per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti. Per determinate categorie di soggetti che hanno il dovere di intervenire, poiché si trovano in una posizione di garanzia, pena la violazione dell’art. 40, comma 2 cp, questi esercit

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09/10/2020