a cura di Mauro Valeri
In nome della legge
Cassazione penale
Banca dati nazionale del Dna – Mancato rilascio da parte del pubblico ministero del nulla osta alla trasmissione dei profili tipizzati di Dna – Inutilizzabilità ai fini della raccolta e dei confronti – Esclusione – Ragioni
La mancanza del nulla osta del pubblico ministero all’accertamento tecnico per il prelievo di reperti biologici e all’inserimento nella Banca dati nazionale del Dna del profilo da esso tipizzato non dà luogo ad inutilizzabilità, per violazione del disposto dell’art. 10 della legge 30 giugno 2009, n. 85, atteso che la norma non istituisce divieti probatori, ma attiene alle sole modalità formali di trasmissione del risultato dell’accertamento eseguito, la cui inosservanza non inficia la raccolta dei dati e le comparazioni da operare; né la mancanza del provvedimento del pubblico ministero, in mancanza di previsioni di legge in tal senso, si risolve in altra patologia invalidante l’accertamento eseguito.
(Sez. II – 7 aprile 2020 n. 11622)
Prescrizione – Disciplina emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da Covid-19 – Sospensione del procedimento e della prescrizione – Art. 83, dl 18 marzo 2020 – Violazione art. 25 Cost. – Manifesta infondatezza – Ragioni – Criterio di computo nel periodo di sospensione
La Terza sezione, pronunciandosi in ordine al regime della sospensione della prescrizione introdotto dall’art. 83 del dl 18 marzo 2020 (conv. con mod. con la legge 24 aprile 2020, n. 27 e succ. mod. con dl 30 aprile 2020, art. 3, comma l, lett. h, conv. con la legge 25 giugno 2020, n. 70) ha affermato che:è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione, disposta dall’art. 83, comma 4, del dl 18 marzo 2020, in quanto la causa di sospensione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, e la deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, previsto dall’art. 25, comma 2, Cost. risulta giustificata dall’esigenza di tutelare il bene primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo, dovendosi realizzare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile; la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 83, co