a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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Cassazione penale

Circostanza aggravante della ingente quantità – Individuazione – Riforma operata dal dl n. 36 del 2014 – Criteri fissati da Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi – Persistente validità – Sussistenza
A seguito della riforma introdotta in tema di stupefacenti dal dl 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 marzo 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, dpr n. 309 del 1990 e che, con riferimento in particolare alle cosiddette droghe leggere, la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo.
(Sez. Unite – 12 maggio 2020 n. 14722)

Aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa – Natura soggettiva – Dolo intenzionale – Necessità – Estensione al concorrente – Condizioni
L’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa, prevista dall’art. 416 bis, comma primo, cp, ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale, è estensibile al concorrente che non sia animato da tale scopo a condizione che egli risulti consapevole dell’altrui finalità agevolatrice, secondo la disciplina generale dettata dall’art. 59, comma secondo, cp, che attribuisce all’autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute.
(Sez. Unite – 3 marzo 2020 n. 8545)

Giudizio – Dibattimento –Mutamento del giudice –Conseguenze – Indicazione
Fermo restando che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza deve coincidere con quello che ha disposto l’ammissione delle prove assunte alla sua presenza, in caso di mutamento del giudice, qualora non venga formalmente rinnovata l’ordinanza ammissiva, i provvedimenti in precedenza emessi conservano comunque efficacia se non espressamente modificati o revocati, ma le parti hanno la facoltà di formulare una richiesta specificamente motivata di ammissione di prove nuove o di rinnovazione di quelle in precedenza assunte, che il giudice deve valutare ai sensi degli artt. 190 e 495 cpp, anche in punto di non manifesta superfluità; sicché, qualora la ripetizione delle prove non abbia avuto luogo, o perché non richiesta o p

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26/08/2020