Luca Fiorini e Raffaella Alecci*
Svolta sul voto di scambio
Con la riforma dell’articolo 416-ter, ora viene punito non solo chi promette denaro in cambio di voti, ma anche chi accetta l’offerta illecita
La legge 17 aprile 2014, n. 62 ha riformato il delitto di scambio elettorale politico mafioso di cui all’art. 416-ter cp. La nuova fattispecie dispone che: “Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.
Nonostante la giurisprudenza fosse già intervenuta al fine di colmare le lacune della previgente fattispecie di reato (con le conseguenti perplessità in fatto di applicazione analogica in malam partem), la novella introduce novità che certo meritano attenzione.
Ed invero, la precedente formulazione dell’art. 416-ter cp puniva l’accordo sinallagmatico in cui un soggetto appartenente ad un’organizzazione di tipo mafioso prometteva voti ad un candidato in cambio dell’erogazione di denaro.
Nello specifico, la sola condotta punita era quella del politico, non anche quella dell’appartenente all’organizzazione criminale. Inoltre, rimanevano impunite tutte le prestazioni consistenti in vantaggi di qualsiasi altro tipo, diverse dalla dazione di denaro.
Infine, la fattispecie di reato si consumava al momento della dazione del denaro, in luogo di quello antecedente dell’accordo, omettendo di considerare l’ipotesi, nella pratica più frequente, in cui il politico corrispondeva il prezzo pattuito solo dopo l’esito positivo delle elezioni, ossia a posteriori rispetto alla condotta che la norma si proponeva di reprimere.
Al fine di superare tali criticità e, quindi, contrastare efficacemente il preoccupante fenomeno dell’infiltrazione mafiosa in ambito elettorale, il legislatore ha così inteso apportare consistenti modifiche all’art. 416-ter cp.
In particolare, l’oggetto della prestazione del politico può essere costituito non solo dal denaro ma anche da “altre utilità” e pertanto da qualsiasi altro vantaggio traducibile in un valore di scambio. In virtù di questa previsione, il politico è oggi altresì punibile nel caso in cui offra al mafioso informazioni su appalti, cariche e posizioni pubbliche, tutela dalle forze ispettive e favori di varia natura.
La novella reca, inoltre, al secondo comma l’espressa punibilità anche di colui che promette i voti. In tal senso,