Giovanni Aliquò*
Sorveglianza speciale e riunioni pubbliche
I limiti entro i quali i comportamenti non conformi alle prescrizioni ricevute possono essere sanzionati penalmente
Dall’entrata in vigore della Costituzione, giurisprudenza e dottrina hanno più volte avuto modo di soffermarsi sulla questione della relazione tra prescrizioni delle misure preventive e sanzione penale, essendo evidente come essa rilevi con riguardo al principio di legalità sostanziale, tanto sotto il profilo della determinatezza quanto della tassatività. L’art. 8 del dlgs 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto Codice antimafia), nel disciplinare le prescrizioni che possono essere applicate con una delle misure di prevenzione di cui al precedente art. 6 (e che, in linea di crescente gravità sono la sorveglianza speciale semplice, quella con divieto di soggiorno e quella con obbligo di soggiorno), al comma 4 prevede che il tribunale “In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni”. Il tribunale che applica queste prescrizioni obbligatorie, ove la legge non richieda ulteriori specificazioni, non ha discrezionalità nel graduarne l’ampiezza e i contenuti. Il comma successivo prevede che possano anche essere imposte dal tribunale “tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale”.
Obblighi di dimora e di presentazione all’autorità di ps sono inoltre previsti, a carico del sorvegliato speciale, dai commi 3 e 6 dell’articolo 8 rispettivamente per chi sia indiziato di vivere coi proventi di delitto e per i destinatari di obblighi o divieti di soggiorno. Questi ultimi, ai sensi del comma 7, hanno anche l’obbligo di recare ed esibire, a ogni richiesta degli ufficiali e ag