Giovanni Aliquò*

La flagranza, orientamenti della Cassazione

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I criteri che legittimano l’arresto secondo le recenti sentenze della Suprema Corte

lexdecr 12-19

L’arresto in flagranza, indispensabile strumento operativo di polizia giudiziaria, incide sulla libertà personale, un diritto inviolabile, garantito dall’articolo 13 della Costituzione, che non ammette restrizioni se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi che è riservato alla legge determinare. 

La flagranza è condizione essenziale e indefettibile che legittima l’arresto da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (ex artt. 380 e 381 cpp), quanto dei cittadini (che, ai sensi dell’art. 383, comma 1, cpp, hanno facoltà di procedervi per i delitti per i quali l’arresto sia obbligatorio e la procedibilità sia d’ufficio) quanto dello stesso pubblico ministero (che, ex art. 476, comma 1, cpp, lo dispone per i reati commessi in udienza).

La stessa flagranza, ai sensi dell’articolo 382 cpp, è quindi la condizione in cui il delitto è constatato da chi procede all’arresto nel momento stesso in cui l’autore lo commette ovvero (ed è il caso della cosiddetta “quasi flagranza”) quando, subito dopo il reato, è inseguito dalla forza pubblica, dall’offeso dal reato o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso immediatamente prima il reato. La privazione della libertà personale trova la sua ragione nell’altissima probabilità che, grazie al qualificato quadro indiziario direttamente acquisito nelle condizioni dell’arresto in flagranza, il fatto antigiuridico commesso sia prima facie attribuibile all’arrestato, suffragando così, con eguale forza probabilistica, la previsione del successivo accertamento giudiziario di responsabilità.

Del tutto residuali le ipotesi in cui la legge consente alla polizia giudiziaria l’arresto al di fuori della flagranza o nel peculiare caso della “flagranza differita”.

In sede di

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03/12/2019