Antonio Magno*

Codice Rosso

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La strada percorsa nel contrasto alla violenza di genere

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1. Premessa

In questi ultimi anni vi è stata una crescita dell’attenzione sull’odioso fenomeno della violenza sulle donne, sia da parte dei mass media, che hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica, che dagli organi deputati a porre in essere norme giuridiche di contrasto.

Il primo passo è rappresentato certamente dalla creazione di un neologismo, quello di “femminicidio”, che ha permesso di far emergere un problema e di identificarlo con chiarezza. Nato nella letteratura criminologica degli Anni ’90, il termine ha una valenza più ampia di quella conferita dall’assonanza con la parola omicidio: esso indica infatti qualunque forma di violenza (fisica e sessuale, psicologica ed emotiva) subita dalle donne in quanto tali; in altre parole, il genere costituisce l’elemento scatenante dell’azione criminosa. A rafforzare tale concetto è intervenuto anche l’articolo 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne che definisce tale forma di violenza come “ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà”.

Il secondo passo, di grande importanza per la presa di coscienza del problema, è stato la raccolta sistematica di dati aggiornati e affidabili, che ha messo in evidenza le dimensioni del fenomeno e ne ha impedito la sottovalutazione. 

Il terzo momento di questo percorso investe invece direttamente il piano giuridico: il 18 dicembre 1979 l’Assemblea generale dell’Onu ha adottato la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (Cedaw), entrata in vigore nel 1981. A oggi è stata ratificata da 187 Paesi (l’Italia lo ha fatto nel 1985). I Paesi che ratificano la Convenzione si impegnano a uniformarvi la propria legislazione e accettano di sottoporsi a un monitoraggio internazionale almeno ogni quattro anni. Nel luglio 2011 è stata la volta dell’Italia e il rapporto finale del Comitato Cedaw (Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Republic of Italy), pur apprezzando i progressi normativi fatti dall’ispezione precedente, si era detto “preoccupato per l’elevato numero di donne uccise da partner ed ex partner, che può indicare un fallimento delle autorità pubbliche nell’assicurare adeguata protezione alle donne vittime dei loro partner o ex partner”, richiedendo a Governo e Parlamento di intervenire.

 

2. Una lenta evoluzione

Questi i passi principali compiuti dal nostro ordinamento giuridico per eliminare le forme di violenza verso le donne e gli elementi di disparità tra i sessi. 

Fino al 1956 era in vita lo jus corrigendi (il potere correttivo del pater familias che comprendeva anche la forza);

tra il 1968 e il 1969 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 559 del codice penale che puniva unicamente l’adulterio della moglie;

nel 1975 il nostro ordinamento giuridico ha sostituito la famiglia strutturata gerarchicamente con un nuovo modello di famiglia paritaria;

dopo l’entrata in vigore della legge n. 442 del 5 agosto 1981, che ha abrogato la rilevanza penale della causa d’onore, la commissione di un delitto perpetrato per salvaguardare l’onore proprio e della propria famiglia (art. 587 cp) non è stata più sanzionata con pene attenuate rispetto all’analogo delitto di diverso movente, cancellando così il presupposto che l’offesa all’onore arrecata da una condotta “disonorevole” costituisse una provocazione gravissima tanto da giustificare la reazione dell’“offeso”;

dopo la citata legge, inoltre, non ha più trovato spazio, nel nostro ordinamento, l’istituto del “matrimonio riparatore” (art. 544 cp), che prevedeva l’estinzione del reato di violenza carnale nel caso in cui lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, salvando l’onore della famiglia;

nel 1996, dopo circa vent’anni di iter legislativo, è stata approvata la legge n. 66 che, nel dettare nuove “Norme sulla violenza sessuale”, trasferiva questo reato dal Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) del codice penale al Titolo XII (Dei delitti contro la persona).

A un problema complesso si devono dare risposte articolate che affrontino la questione secondo un approccio integrato, con interventi che perseguano tre obiettivi principali: 

prevenire i reati, affiancando agli inteventi repressivi (indubbiamente indispensabili) e che in ogni caso intervengono dopo che la violenza ha avuto luogo, altre misure che abbiano la capacità di anticipare la violenza o comunque di stanarla prima che si manifesti in tutta la sua brutalità;

punire i colpevoli inasprendo le pene a carico dell’autore della violenza:

proteggere le vittime, adottando, accanto agli interventi normativi, sia di tipo punitivo che preventivo, strumenti di intervento sociale (sportelli di ascolto e di denuncia, presidi anti-violenza nei vari ambiti territoriali, case-rifugio per donne maltrattate, attivazione di linee telefoniche dedicate, assistenza attraverso personale specializzato, ma soprattutto istituzionalizzazione dei Centri anti-violenza esistenti etc.) nonchè culturali e formativi.

Pertanto, in questi anni sono stati adottati diversi interventi legislativi, da quelli di carattere strettamente penale, intesi soprattutto a rafforzare l’effettività delle sanzioni, a specifiche “leggi anti-violenza”. Con l’introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori (stalking), che si configurano in ogni atteggiamento violento e persecutorio e che costringono la vittima a cambiare la propria condotta di vita, fino alla legge sulle “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” (conversione in legge del decreto n. 93/2013), risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime.

La normativa rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante “sulla prevenzione e la lotta alla vio

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08/11/2019