Giovanni Aliquò*
L’ammonimento del questore
Motivazione del provvedimento di rigetto e garanzie istruttorie
L
a motivazione del provvedimento di ammonimento è elemento essenziale e imprescindibile per assicurare il corretto esercizio del relativo potere attribuito al questore. È altresì illegittimo omettere le garanzie di partecipazione al relativo procedimento amministrativo, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, salvi i casi di comprovata urgenza (di cui si deve dar pienamente conto nella motivazione). Tali indicazioni sono state ripetutamente affermate dalla giurisprudenza amministrativa negli oltre dieci anni trascorsi da quando il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 ha introdotto nell’ordinamento l’ammonimento del questore per atti persecutori (cosiddetto “stalking”; sono seguiti, nel 2013, quello per violenza domestica e, nel 2017, quello per cyberbullismo).
In una recente sentenza, il Consiglio di Stato (Sez. III, n. 1085 del 07 – 15 febbraio 2019) affronta, per la prima volta da una diversa prospettiva, la questione della necessaria motivazione del provvedimento: quella del rigetto di una richiesta di ammonimento per stalking ex art. 8 dl n. 11/2009. In realtà, la decisione in parola tocca più aspetti di autentico interesse per pratici e studiosi del diritto amministrativo e di polizia. Veniamo al fatto.Una coppia di villeggianti aveva richiesto alla questura del luogo di soggiorno estivo l’emissione di un ammonimento nei confronti di un’anziana signora, asserendo – anche tramite la produzione di immagini riprese in diversi giorni – che la controparte, da un appartamento vicino, gettasse quotidianamente escrementi nel giardino della loro casa di villeggiatura, ponendo così in essere una qualificata condotta persecutoria nei loro confronti. L’istanza veniva